Cass. pen. n. 3148 del 27 ottobre 1999

Testo massima n. 1


In tema di revisione, la manifesta infondatezza che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione deve essere tale da dar luogo alla sua rilevabilità immediata, in base a semplice e sommario esame delibativo, senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, che va svolto soltanto nel vero e proprio giudizio di revisione. Ne consegue che, quando invece l'esame è fatto in sede di giudizio delibativo (rescindente), ciò vale di per se stesso ad escludere la manifesta infondatezza della richiesta di revisione e comporta perciò l'annullamento dell'ordinanza con la quale la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile.

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