Cass. pen. n. 3148 del 27 ottobre 1999

Testo massima n. 1


In tema di revisione, la manifesta infondatezza che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione deve essere tale da dar luogo alla sua rilevabilità immediata, in base a semplice e sommario esame delibativo, senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, che va svolto soltanto nel vero e proprio giudizio di revisione. Ne consegue che, quando invece l'esame è fatto in sede di giudizio delibativo (rescindente), ciò vale di per se stesso ad escludere la manifesta infondatezza della richiesta di revisione e comporta perciò l'annullamento dell'ordinanza con la quale la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE