Cass. civ. n. 9952 del 16 aprile 2025
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale - Derogabilità in peius ad opera di quella aziendale - Esclusione - Fondamento.
La contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in peius al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n.389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1
Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2115 com. 3