Cass. civ. n. 9965 del 12 aprile 2024
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA
Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Error facti - Esclusione - Nullità insanabile - Sussistenza - Fondamento.
Il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.