Cass. civ. n. 9969 del 16 aprile 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Fondamento - Accertamento del nesso di causalità - Criteri - Fattispecie.


Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 13143 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Pen. art. 41

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