Cass. civ. n. 9995 del 12 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Impugnazione dell'avviso di accertamento per vizio di notificazione - Successiva emissione della cartella di pagamento - Omessa impugnazione - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse alla contestazione della notifica dell'avviso - Fondamento.


In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della sua notificazione, l'omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento originante dallo stesso avviso (assunto come definitivo e, cioè, come ritualmente notificato) comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sull'atto impositivo in ragione del riconoscimento (per non contestazione) della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella (inclusa la notifica dell'avviso).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 19704 del 2015

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 479
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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