Art. 115 – Nuovo Codice Appalti – Controllo tecnico contabile e amministrativo

1. Con l’allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.

2. L’esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25.

4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l’iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 9.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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