Art. 12 – Nuovo Codice Appalti – Rinvio esterno
1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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