Art. 144 – Nuovo Codice Appalti – Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l’ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell’ente concedente.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del codice non si applicano alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE