Art. 2 – Codice processo penale minorile – Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
d) il procuratore generale presso la corte di appello
e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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