La qualificazione della condotta come “abusive” è necessario per la configurabilità del reato di danno ambientale?
Rientrano tra le condotte ritenute “abusive” le violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale. Dunque, il requisito dell’abusività della condotta sussiste tanto con riferimento ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime. Sostiene la Corte di Cassazione che nella specie, rientra tra le condotte “abusive”, per la configurabilità di alcuni delitti contro l’ambiente, l’esercizio di attività di pesca che seppure non vietata, viene effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi. (cfr. Cass. Penale n. 18934/2017)
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