Revoca testamento olografo: efficacia della fotocopia e onere di disconoscimento

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11472 del 15.6.2020 ha affrontato la questione relativa all’efficacia probatoria della fotocopia di un atto di revoca testamentaria, nonchè dei termini entro cui l’erede chiamato dal testamento revocato deve procedere al disconoscimento della conformità all’originale.
La vicenda riguardava un’eredità contesa sulla base di due testamenti olografi successivi.

L’erede istituita dal primo testamento aveva agito in giudizio per far valere i propri diritti ereditari, contestando la validità di alcune alienazioni immobiliari disposte da soggetti che si dichiaravano aventi causa del de cuius.
Questi ultimi avevano prodotto in giudizio la fotocopia di una lettera raccomandata con cui il testatore avrebbe revocato il primo testamento e nominato un diverso erede universale. L’erede istituita dal testamento originario aveva contestato tale documento, ma solo in un momento processuale successivo alla prima udienza immediatamente seguente la produzione della fotocopia.

Il Giudice di prime cure e, successivamente, la Corte d’Appello avevano rigettato le domande dell’erede ritenendo tardivo il disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale. Seguiva il ricorso alla Cassazione sull’assunto che in tema di testamenti olografi la produzione di una semplice fotocopia, anche se non disconosciuta, non sarebbe idonea a dimostrare l’esistenza e il contenuto dell’atto.

La Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni dei giudici di merito.
In primo luogo, ha ribadito che il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche è soggetto alla disciplina degli articoli 214 e 215 del c.p.c.; pertanto, tale contestazione deve avvenire in modo formale e specifico nella prima udienza o risposta successiva alla produzione del documento.
Ha, altresì, affermato che detto principio si applica anche quando la fotocopia riproduce un atto non proveniente direttamente dalle parti in causa ma da un terzo, qualora il soggetto che contesta agisca nella qualità di erede del terzo stesso. Nel caso di specie, l’erede che invocava il primo testamento doveva essere considerata successore a titolo universale del testatore e, quindi, tenuta agli stessi oneri di disconoscimento che sarebbero gravati sul dante causa ai sensi dell’articolo 214 c.p.c..

La Corte ha,inoltre, disatteso la tesi secondo cui chi intende avvalersi di un testamento olografo debba sempre produrre l’originale dell’atto non essendo sufficiente una semplice copia anche se non disconosciuta. Tale principio – pur affermato in precedenti arresti giurisprudenziali con riferimento alla necessità di provare che l’irreperibilità del documento non derivi da volontà di revoca del testatore – non risulta applicabile quando la fotocopia riproduce non il testamento di cui si invoca l’esecuzione, ma un atto di revoca espressa di un precedente testamento.
In tale ipotesi viene in rilievo l’articolo 681 c.c., che disciplina la revocazione della revoca testamentaria. Tale norma prevede, infatti, che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma esclusivamente con le forme stabilite dall’articolo 680 c.c. ovvero mediante un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’articolo 681 c.c., pur non precludendo al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione attraverso la redazione di un successivo testamento le cui disposizioni risultino incompatibili con quelle del testamento revocatorio, tendenzialmente esclude che possano operare le altre fattispecie di revoca tacita previste dall’ordinamento.
In particolare – una volta manifestata una volontà di revoca espressa – la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione dell’atto revocatorio non può far rivivere le disposizioni testamentarie in precedenza revocate, salvo che tali condotte si inseriscano nella redazione di un nuovo testamento incompatibile con quello revocatorio.
Tale soluzione, pur non unanimemente condivisa in dottrina, trova fondamento nella formulazione letterale dell’articolo 681 c.c. e risponde all’esigenza di certezza dei rapporti successori. La presunzione di revoca per distruzione prevista dall’articolo 684 c.c. non può quindi operare con riferimento alla revoca espressa già manifestata.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che non emergeva alcuna prova della distruzione o cancellazione volontaria del secondo testamento da parte del testatore; peraltro, trattandosi di una lettera raccomandata indirizzata alla stessa erede istituita dal primo testamento, risultava estremamente inverosimile che il testatore avesse potuto procedere alla distruzione di un documento ormai fuoriuscito dalla propria sfera di disponibilità.
Ha, inoltre, precisato che la mancata pubblicazione del testamento contenente la revoca espressa non rileva ai fini della validità ed efficacia dell’atto. La pubblicazione del testamento olografo costituisce, infatti, un atto preparatorio necessario soltanto per la sua coattiva esecuzione, ma non rappresenta un requisito di efficacia del testamento stesso.
Ne consegue che, qualora si intenda far valere l’efficacia revocatoria di un testamento nella parte in cui dispone la revoca di precedenti disposizioni, non è necessario procedere alla pubblicazione dell’atto essendo sufficiente produrlo in giudizio per contestare la qualità di erede di chi invoca il testamento revocato.

Riferimenti normativi

Art. 680 c.c.
Art. 681 c.c.
Art. 684 c.c.
Art. 214 c.p.c.
Art. 215 c.p.c.

Pronunce precedenti

Nel testo della sentenza in esame [Cass n. 11472/2020]

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