Testamento olografo smarrito: presunzione di revoca e onere della prova

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4137 del 18.2.2025 ha affrontato la questione relativa alla presunzione di revoca del testamento olografo di cui non sia reperito l’originale, nonchè ai mezzi di prova necessari per superare tale presunzione.

La fattispecie esaminata traeva origine dalla pubblicazione da parte di un notaio della fotocopia di un testamento olografo il cui originale risultava smarrito. L’erede legittimo del testatore aveva convenuto in giudizio i beneficiari del testamento, chiedendo di dichiararne la nullità in quanto la pubblicazione aveva riguardato una semplice fotocopia priva dei requisiti formali prescritti dall’articolo 602 c.c. per il testamento olografo.
I beneficiari del testamento si erano costituiti sostenendo che il notaio avesse ricevuto in custodia fiduciaria dal testatore l’originale del testamento olografo, successivamente smarrito, e che tale originale fosse del tutto conforme alla fotocopia pubblicata. A sostegno di tale tesi producevano la fotocopia stessa, recante su ogni pagina la dicitura copia conforme all’originale con firma attribuita al testatore, ed invocavano le dichiarazioni rese dal notaio in sede di interrogatorio formale e le testimonianze di dipendenti dello studio notarile.

Il Giudice di prime cure e, successivamente, la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di nullità ritenendo provata l’esistenza dell’originale del testamento ed il suo smarrimento fortuito da parte del notaio, circostanza che avrebbe consentito di superare la presunzione di revoca prevista dall’articolo 684 c.c..
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’erede legittimo cassando la sentenza di appello.

In primo luogo, i Giudici dell’Ermellino hanno ribadito che l’articolo 684 c.c. prevede una presunzione di revoca nel caso in cui il testamento olografo risulti distrutto, lacerato o cancellato. Tale presunzione opera anche quando il testamento risulti semplicemente irreperibile pur essendone provata l’esistenza in epoca anteriore alla morte del testatore.
La giurisprudenza consolidata di legittimità afferma, infatti, che il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore lo abbia distrutto con intenzione di revoca; qualora sia affermata l’esistenza del testamento olografo in epoca precedente alla morte del de cuius mediante la produzione di una copia, e tale originale non sia poi reperito, opera automaticamente la presunzione di revoca testamentaria.
La Corte ha quindi precisato quali siano i mezzi attraverso i quali tale presunzione può essere superata.

Incombe su chi intende avvalersi del testamento olografo smarrito l’onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, oppure che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.
Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, dimostrando l’esistenza del testamento al momento della morte del testatore, circostanza che darebbe la certezza dell’assenza di revoca. In alternativa, è possibile provare che il testamento, seppure scomparso prima della morte, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente, comunque senza alcun concorso della volontà del testatore.
È inoltre ammessa la prova che la distruzione materiale del testamento da parte del testatore non fosse accompagnata dall’intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute, ipotesi teoricamente possibile ma di difficile dimostrazione nella prassi.

La Cassazione ha sottolineato che in presenza di una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della conformità all’originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la mancata contestazione della fotocopia non assume rilievo se prima non è stata fornita prova della perdita fortuita dell’originale.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva ritenuto superata la presunzione di revoca sulla base di diversi elementi probatori, tutti puntualmente censurati dalla Cassazione.
In primo luogo, quanto alle dichiarazioni rese dal notaio in sede di interrogatorio formale, la Suprema Corte ha chiarito che esse potevano avere valore confessorio esclusivamente per quanto riguardava l’ammissione dello smarrimento del testamento, circostanza sfavorevole al notaio stesso ai fini della sua eventuale responsabilità professionale.
Per contro, le affermazioni relative all’esistenza dell’originale del testamento in epoca anteriore alla sua perdita e alla conformità di tale originale alla fotocopia pubblicata non costituivano fatti sfavorevoli al notaio, bensì elementi destinati a incidere sulla validità del testamento nel rapporto tra eredi legittimi e beneficiari testamentari.
Tali dichiarazioni, non avendo natura confessoria, non potevano costituire prova legale ai sensi dell’articolo 2733 c.c., contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dalla Corte territoriale.

In secondo luogo, la Cassazione ha escluso qualsiasi valore probatorio alle testimonianze rese dalle dipendenti dello studio notarile. Tali soggetti avevano assistito esclusivamente alla pubblicazione della fotocopia del testamento avvenuta presso lo studio notarile, mentre non erano presenti quando il notaio si era recato presso l’abitazione del testatore per ritirare documenti testamentari.
Ne conseguiva che le testimoni potevano solo riferire quanto dichiarato loro dal notaio in occasione della pubblicazione della fotocopia, circostanza che configura una testimonianza de relato basata sulle affermazioni di una parte in causa del giudizio.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la testimonianza de relato fondata sulle dichiarazioni rese da una parte deve ritenersi priva di qualunque valore probatorio, o al più può assumere rilevanza se sostenuta da altri elementi probatori oggettivi, che nella specie mancavano del tutto.

La Corte ha, inoltre, escluso che potessero assumere rilievo probatorio le firme che il testatore avrebbe apposto sulle pagine della fotocopia per attestarne la conformità all’originale. Tali sottoscrizioni, non oggetto di verifica, non presuppongono necessariamente lo smarrimento dell’originale, potendo il testatore aver lasciato una copia del testamento nella disponibilità della beneficiaria per generica cautela.

Ancora. I requisiti dell’autografia e della data del testamento olografo richiesti dall’articolo 602 del codice civile non possono essere surrogati da un’attestazione di conformità della copia all’originale, quasi che il testatore fosse un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire pubblica fede agli atti autenticati.
Analogamente, i codicilli integrativi certamente autentici del testatore, contenenti un mero riferimento generico al testamento olografo, non fornivano alcuna prova specifica sull’esistenza e sul contenuto dell’originale smarrito.

La pronuncia assume particolare rilievo per la chiarezza con cui delinea il riparto dell’onere probatorio nelle controversie relative a testamenti olografi di cui non sia reperito l’originale.
La presunzione di revoca prevista dall’articolo 684 c.c. opera automaticamente in presenza del mancato reperimento dell’originale, e può essere superata solo attraverso prove rigorose della perdita fortuita del documento.
Non è sufficiente la produzione di una fotocopia del testamento, neppure se accompagnata da attestazioni di conformità attribuite al testatore, né sono sufficienti dichiarazioni di terzi, ancorché qualificati come il notaio depositario, se non corroborate da elementi probatori oggettivi e verificabili.

La Cassazione ha infine precisato che la testimonianza de relato basata su affermazioni di una parte in causa è del tutto priva di valore probatorio, non potendo le dichiarazioni della parte essere validate attraverso la mediazione di un teste che si limiti a riferirle.
Tale principio assume particolare importanza nei casi in cui – come nella specie – il soggetto che ha dichiarato l’esistenza e il contenuto del testamento smarrito abbia un evidente interesse a sostenere tale tesi per evitare conseguenze sul piano della responsabilità professionale.

La sentenza sottolinea, da ultimo, come il mancato disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale assuma rilevanza solo in via subordinata, dopo che sia stata fornita prova della perdita fortuita del testamento. Tale principio rafforza la posizione degli eredi legittimi che contestino l’efficacia di testamenti olografi prodotti in fotocopia.

Sul piano processuale, la decisione evidenzia l’importanza di una corretta qualificazione della natura delle prove acquisite. Le dichiarazioni rese da una parte in causa non possono assumere valore confessorio quando riguardino fatti non sfavorevoli alla parte stessa, e tale natura deve essere valutata con riferimento allo specifico rapporto processuale in cui le dichiarazioni sono destinate a operare.
Nel caso di specie, le affermazioni del notaio relative all’esistenza dell’originale del testamento e alla conformità ad esso della fotocopia non erano sfavorevoli al notaio nel rapporto con i beneficiari del testamento, ma piuttosto favorevoli rispetto alle eventuali pretese risarcitorie, e non potevano quindi assumere efficacia di confessione.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che valorizza il carattere formale del testamento olografo e la necessità che i requisiti di validità previsti dalla legge siano effettivamente rispettati, senza possibilità di surrogazione attraverso modalità probatorie atipiche.

Riferimenti normativi

Art. 602 c.c.
Art. 684 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2724 c.c.
Art. 2733 c.c.

Pronunce precedenti

Nel testo della sentenza in esame [Cass n. 4137/2025]

Cerca la massima

Cerca altri precedenti

Questa analisi professionale integra normativa e giurisprudenza recente.

L’intelligenza artificiale non può replicare questa sintesi, né adattarla al tuo caso.

Contattaci per una consulenza mirata.