Al momento della morte si apre la successione.
Con l’apertura della successione si esplicano, da una parte, gli effetti a cui retroagiscono la trasmissione dei diritti ereditari e, dall’altra, è individuato il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità previste dal codice civile e dalla normativa fiscale.
Esistono due tipi di successione: la successione legittima (o intestata, cioè senza testamento) e la successione testamentaria (o testata, cioè con testamento).
La successione legittima si avrà soltanto nel caso in cui il defunto non abbia fatto un valido testamento o, pur avendo fatto testamento, non abbia disposto del suo intero patrimonio.
Nell’ambito di questo binomio si innesta la cd. successione necessaria la quale, tuttavia, non rappresenta un’ulteriore e diversa modalità di disporre dei beni da parte del defunto ma semplicemente individua il particolare regime normativo volto a tutelare alcune specifiche categorie di soggetti, qualificati come legittimari, il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi, attribuendo loro una determinata quota di eredità o altri diritti nella successione.