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Ammissibilità o meno della costituzione di parte civile in sede di incidente probatorio

Ammissibilità o meno della costituzione di parte civile in sede di incidente probatorio

Nel presente articolo intendo approfondire la questione concernente la possibile costituzione della parte civile in sede di incidente probatorio. Non si tratta di un problema marginale, di interesse limitato ai cultori del diritto processuale, bensì di una tematica le cui conseguenze pratiche possono essere notevoli. Basti pensare ai procedimenti penali che riguardano complessi incidenti (quali ad esempio il naufragio della Costa Concordia o gravi incidenti sul lavoro o disastri ambientali).
In questi casi l’incidente probatorio – nel corso del quale vengono compiuti accertamenti tecnici che non sarebbe possibile rimandare – può essere determinante per il successivo esito del dibattimento anche e soprattutto a tutela delle persone offese, ritenuto che in questa fase si forma una prova la quale avrà valore ed effetti anche nei loro confronti. Si tratta di un momento processuale fondamentale nel quale in ipotesi di omessa, mancata e/o non accolta costituzione di parte civile si lascerebbe senza adeguata tutela la parte civile – si pensi al sopra richiamato caso della Costa Concordia in cui le persone offese sono centinaia con i conseguenti ed evidenti problemi di gestione delle singole posizioni  soggettive da parte del PM – la cui presenza processuale potrebbe essere determinante ai fini della corretta formazione della prova in sede di incidente probatorio.

Due sono le tesi che si fronteggiano.

Secondo alcuni, poiché l’azione civile nel processo penale può trovare ingresso solo quando è stata esercitata l’azione penale, in sede di incidente probatorio sarebbe ammissibile unicamente la presenza della persona offesa. Essa, non ancora parte processuale, non sarebbe tuttavia legittimata ad interloquire e, nella specie, a condurre, tramite il proprio difensore, l’esame diretto del teste, tanto che eventuali domande dovrebbero essere poste tramite il filtro del giudice (art. 401 c. 5 seconda parte c.p.p.). La costituzione di parte civile sarebbe dunque possibile – secondo questa interpretazione della norma processuale – soltanto a partire dall’udienza preliminare.

Secondo una diversa tesi, la presenza e costituzione della parte civile sarebbero possibili anche in sede di incidente probatorio, in quanto – considerate le caratteristiche e l’importanza di tale momento processuale – la tesi opposta comprimerebbe in modo irragionevole la parità delle parti nel processo.

Dobbiamo necessariamente prendere le mosse dalla norma processuale che regola la costituzione di parte civile. Dispone al riguardo l’art. 79 c.p.p.:
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

L’interpretazione soltanto letterale della disposizione non offre conclusioni sicure e – soprattutto – non consente di escludere con assoluta certezza e in qualsiasi caso la possibilità della costituzione di parte civile anche in fase di indagini preliminari.

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