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Annullati gli estimi catastali a Lecce

Annullati gli estimi catastali a Lecce

L’Agenzia del Territorio di Lecce, nei mesi scorsi, ha notificato a 56.000 cittadini-contribuenti leccesi gli avvisi di accertamento catastali, ai sensi del comma 335 della L. n. 311/2004, aumentando di una unità tutte le classi degli immobili siti nel Comune di Lecce.

E’ la prima volta che a livello nazionale l’Agenzia del Territorio colpisce un’intera città, aumentando genericamente tutti gli estimi catastali e costringendo i contribuenti leccesi a proporre circa 7.000 ricorsi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.

cartella-esattorialeLa normativa sopra citata prevede la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’ICI si discosta significatamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

Per la determinazione di cui sopra, il Comune di Lecce chiedeva l’intervento dell’Agenzia del Territorio e quest’ultima negli ultimi mesi ha proceduto alla notifica di avvisi di accertamento relativi a due microzone della città di Lecce.

Secondo l’Agenzia del Territorio, le motivazioni degli avvisi di cui sopra si sono basate su presunti interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico; per la microzona 1 si è evidenziata la presenza significativa di unità immobiliari qualificate come popolari o addirittura ultra popolari in un’area che ha mutato i caratteri popolari o economici che aveva nell’anteguerra e per la microzona 2 si è segnalata la grandissima espansione dell’abitato riqualificatosi e fortemente sviluppatosi nell’ultimo ventennio.

Avverso i suddetti avvisi di accertamento nei mesi scorsi ho presentato molteplici e tempestivi ricorsi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, eccependo il difetto assoluto di motivazione, la nullità del provvedimento per difetto di prova, l’illegittima determinazione della rendita catastale, la mancanza dei presupposti della revisione parziale del classamento e, nel merito, gli errori nei calcoli perché non si era rispettata la media aritmetica ponderata.

Oltretutto, anche con l’assistenza dello Sportello dei Diritti di Giovanni e Francesco D’Agata, sono stati presentati i primi ricorsi cumulativi, ammessi dalla recente sentenza n. 4490 del 22 febbraio 2013 della Corte di Cassazione – Sez. Tributaria -.

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