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Cassa integrazione guadagni ordinaria

Cassa integrazione guadagni ordinaria

1. Natura e finalità dell’istituto

La cassa integrazione guadagni è una prestazione che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso aziende in momentanea difficoltà produttiva.
È uno strumento che permette alle imprese, in attesa di riprendere la normale attività produttiva, di essere sollevate dai costi della manodopera non utilizzata e di evitare i licenziamenti.
L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento per la prima volta con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, che conteneva disposizioni sulle integrazioni salariali, poi ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498.
Infine, la legge n. 223 del 1991 ha modificato alcuni parametri restringendo i tempi di concessione della cassa integrazione guadagni, al fine di reprimere eventuali abusi.
Articoli di dirittoLa cassa integrazione guadagni può essere ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS).
È ordinaria quando la crisi dell’azienda dipende da eventi temporanei (mancanza di commesse, eventi metereologici, etc.) ed è certa la ripresa dell’attività produttiva.
È straordinaria quando l’azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione (cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell’organizzazione aziendale), riconversione (cambiamento dell’attività) o in caso di crisi aziendale.
La CIGO consente pertanto di integrare la retribuzione dei lavoratori, a fronte di eventi transitori, che determinano la sospensione o la contrazione della normale attività lavorativa, ed in vista della normale ripresa lavorativa.
In considerazione della ratio legis che – lo si ribadisce – è quella di venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata, la giurisprudenza ha affermato i seguenti principi: “Il ricorso alla Cig per far fronte a esigenze non di carattere temporaneo, dovute a eventi transitori, bensì a una strutturale insufficienza di fatturato è da considerarsi illegittimo” (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579) e “E’ illegittima l’ammissione alla CIG disposta in considerazione della mera inadempienza della ditta committente e obbligata alla fornitura delle materie prime, senza alcuna correlazione con una temporanea crisi produttiva di settore o di mercato” (TAR Toscana, pres. ed est. Berruti, in D&L 1995, 147).

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