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Cassazione SS.UU. : la PEC esonera l’avvocato dall’elezione del domicilio

Cassazione SS.UU. : la PEC esonera l’avvocato dall’elezione del domicilio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la 20 giugno 2012 n. 10143 hanno affermato che l’obbligo normativo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata [Pec] esonera l’avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare un giudizio al di fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato.

Tale principio è emerso a seguito dell’interpretazione dell’art. 82 del R.D. 37/1934 alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 in vigore dal 1 febbraio 2012.

La Suprema Corte ha, altresì precisato che in ragione del generale obbligo in capo al difensore di indicare nei propri atti l’indirizzo di posta elettronica certificata, la c.d. domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio troverà applicazione esclusivamente se questi – non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. – ometta di indicare l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine.

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