Art. 139 – Codice civile – Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3265/2024
Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso.
Cass. civ. n. 3041/1971
L'art. 139 c.c. richiede, perché sorga la responsabilità in esso prevista, che il coniuge conosca la causa di nullità del matrimonio. La prova della conoscenza della nullità deve essere fornita dalla controparte, in applicazione del principio generale sull'onere della prova.