Art. 154 – Codice civile – Riconciliazione

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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