Art. 157 – Codice civile – Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effettidella sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione [154].

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 1256/2025

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e l'invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull'apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità.

Cass. civ. n. 27963/2022

La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.

Cass. civ. n. 1630/2018

In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale.

Cass. civ. n. 28655/2013

La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la riconciliazione, reputando che il mantenimento di due residenze separate e la perpetuazione di una condotta adulterina da parte del marito, pur costituendo una prosecuzione del "menage" coniugale anteriore alla separazione, non potessero considerarsi elementi significativi di una ripristinata unione materiale e spirituale, mentre i contributi di natura economica e l'assistenza di un coniuge all'altro in occasione di una degenza ospedaliera potevano essere dettati da ragioni umanitarie e da solidarietà post-coniugale).

Cass. civ. n. 19541/2013

La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione.

Cass. civ. n. 3744/2001

Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione. Il relativo accertamento, implicando un'indagine di fatto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'intervenuta riconciliazione, a tal fine attribuendo rilevanza ai comportamenti posti in essere dai coniugi per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alla separazione consensuale — comportamenti ritenuti significativi di una ripresa della convivenza e di una rinnovata comunione — piuttosto che a supposti aspetti psicologici, quali l'intento di creare una situazione meramente apparente onde celare la separazione ai genitori della moglie e l'esistenza di una relazione extraconiugale che il marito intratteneva con un'altra donna).

Cass. civ. n. 4748/1999

L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi consensualmente separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, implicando un'indagine di fatto, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. Ad un tal riguardo, la circostanza che il marito, al momento della ripresa della convivenza con il coniuge, avesse in corso delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie avesse conoscenza, non impedisce — di per sé — di ritenere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, quando questa sia stata argomentatamente desunta da un accenno di elementi univocamente significativi dell'intervenuta restaurazione del rapporto coniugale.

Cass. civ. n. 6860/1983

Affinché lo stato di separazione tra i coniugi di cui all'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 possa ritenersi interrotto per effetto di riconciliazione e quindi non idoneo per la pronunzia di divorzio è necessaria la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata con la pronunzia di separazione, onde non sono sufficienti a tal fine i saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie nonché gli stessi rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato perdurante di separazione.

Cass. civ. n. 559/1982

Mentre nell'ipotesi della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento della mera affectio coniugalis fa venir meno l'uno o l'altro dei due elementi essenziali per ravvisare la fattispecie di tale separazione, nell'ipotesi invece di separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, oppure una espressa dichiarazione in tal senso.

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