Art. 174 – Codice civile – Sostituzione del coniuge amministratore

[Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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