Art. 173 – Codice civile – Amministrazione
[L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.
Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.
Il coniuge che amministra i beni di cui la proprieta spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Quando ti sposi, non stai facendo solo una scelta personale: il matrimonio produce effetti giuridici su patrimonio, responsabilità e rapporti familiari.
- In mancanza di scelta diversa, si applica la comunione legale dei beni: ciò che si acquista durante il matrimonio appartiene a entrambi i coniugi.
- Molte coppie ignorano il regime patrimoniale adottato e le sue conseguenze, che emergono soprattutto nei momenti di crisi.
- Le promesse di matrimonio non sono irrilevanti: la loro rottura senza giusta causa può comportare responsabilità per le spese sostenute.