Art. 201 – Codice civile – Spese e miglioramenti
[Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 14846/2024
La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.
Cass. civ. n. 7852/2022
In tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore.
Cass. civ. n. 8711/2017
L'obbligo di fedeltà a carico del prestatore di lavoro, sancito dall'art. 2015 c.c. e da integrarsi con i generali doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, determina per il lavoratore l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che contrasti con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, o che crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha individuato la lesione dell'obbligo di fedeltà nella condotta del dipendente che aveva assunto l'incarico di consulente tecnico di parte, per conto di soggetti terzi, in dichiarato conflitto di interessi con il datore di lavoro).
Cass. civ. n. 16484/2017
Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l'onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell'esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l'onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227 , comma 2, c.c., nell'intraprendere e completare le procedure di ammortamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2015).
Cass. civ. n. 19037/2015
In caso di nuovo assetto organizzativo disposto dal datore di lavoro, che comprenda la riclassificazione del personale concordata con le organizzazioni sindacali, non sussiste violazione del divieto di dequalificazione qualora le mansioni del lavoratore, a seguito del riclassamento, non mutino rispetto al precedente inquadramento, poiché si realizza una violazione dell'art. 2013 c.c. solo se il dipendente venga adibito a differenti mansioni, compatibili con la nuova classificazione ma incompatibili con la sua storia professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, precisando che il lavoratore per acquisire il diverso parametro retributivo richiesto avrebbe dovuto prima ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore secondo il previgente accordo nazionale, in ragione delle pregresse mansioni da ultimo svolte di fatto, e, quindi, rivendicare il superiore parametro secondo la corrispondenza della tabella di derivazione del nuovo accordo).
Cass. civ. n. 15126/2014
Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere – soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. – può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.
Cass. civ. n. 20469/2008
In tema di ammortamento di un assegno bancario, l'opposizione al relativo decreto pronunciato dal pretore (competente ratione temporis) va proposta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 1736 del 1933 e non nei trenta giorni di cui all'art. 2016 c.c., disposizione invece riferita alla generalità dei titoli di credito e, in quanto lex posterior generalis, non in grado di derogare alla norma anteriore speciale, in difetto di espressa indicazione normativa.
Cass. civ. n. 4870/2006
La procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario ha, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli artt. 1836 c.c. e, per i libretti al portatore, gli artt. 7 ss. della legge 30 luglio 1951, n. 948. Ne consegue che la richiesta di ammortamento presentata congiuntamente da due soggetti, con la quale gli stessi si siano dichiarati comproprietari del libretto, non ha il valore probatorio di confessione nel giudizio successivamente intentato da uno dei due soggetti nei confronti dell'altro al fine dell'accertamento della proprietà della somma depositata, ma rappresenta un semplice indizio, che può essere superato dalla prova che detta somma proveniva esclusivamente dal patrimonio dell'attore.
Cass. civ. n. 2490/2002
In tema di assegno circolare, il girante, in forza della girata per l'incasso, non si spoglia della titolarità dell'effetto; tuttavia, con detta girata egli conferisce all'istituto giratario il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto. Sicché, solo al giratario (non al girante, neanche in via concorrente) spetta la legittimazione a promuovere l'ammortamento, poiché, esperendo detta azione, il giratario esercita un diritto proprio (non del girante), in quanto la legittimazione cartolare gli compete al momento della perdita del titolo, senza che al predetto fine rilevi il potere del girante (quale mandante) di influire sulle azioni spettanti al giratario per l'incasso, ove detto potere sia stato esercitato prima dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione del titolo.
Cass. civ. n. 13513/2002
Ai sensi degli artt. 2016 c.c., 82 (Recte: 89 - N.d.R.) e 102 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale o di un vaglia cambiario è il titolare del credito cartolare, in base al negozio di emissione o di trasmissione, che abbia perso il possesso del titolo, e, quindi, la legittimazione all'esercizio di quel credito, a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario, così come non sono abilitati a proporre opposizione al decreto di ammortamento (promuovibile solo dal detentore del titolo, a norma degli artt. 2017 c.c. e 90 del R.D. n. 1669 del 1933), sono privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso, ancorché abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito.
Cass. civ. n. 1314/2000
La presenza sul retro della cambiale della firma di girata, attesa l'astrattezza del negozio cambiario, determina l'esecutività del titolo, che produce gli effetti cartolari che lo caratterizzano, indipendentemente dalla sussistenza di circostanze attinenti ai rapporto sottostante, le quali possono, se del caso, assumere rilievo solo in un eventuale giudizio causale. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso con riferimento a cambiali protestate, in base alla circostanza, dedotta dall'opponente, che la firma di girata sarebbe stata apposta per errore dallo stesso; la corte di merito aveva accolto l'appello dell'opposto con decisione confermata dalla S.C., alla stregua del principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 1780/1999
In forza della girata per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, ma conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, sicché quanto riscosso appartiene al girante e non alla banca mandataria. Ne consegue che al giratario per l'incasso compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di ammortamento.
Cass. civ. n. 9705/1998
La girata per l'incasso (o per procura), secondo la disciplina di cui agli artt. 2013 c.c. e 22 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, non trasferisce i diritti inerenti al titolo di credito, ma soltanto l'esercizio di essi, abilitando il giratario ad esigere il pagamento in nome e per conto del girante, il quale ne conserva la titolarità. Ne consegue che il giratario, in tale ipotesi, non ha la veste di accipiens rispetto al versamento ricevuto, essendo lo stesso riferibile al girante.
Cass. civ. n. 4981/1998
La circolazione dell'assegno ha termine quando il titolo perviene al trattario (banchiere) il quale è in grado di controllare la sussistenza della provvista e di estinguere l'assegno. La girata con «valuta per l'incasso» o «per l'incasso» non trasferisce al giratario i diritti inerenti al titolo ma implica un semplice diritto ad incassare, per cui il giratario che lo riceve assume la figura di rappresentante del girante che è obbligato a presentare il titolo per il pagamento entro il termine previsto dall'art. 321. assicur. Consegue che non è ammissibile la girata al trattario con la clausola «per l'incasso», ad eccezione dell'ipotesi di girata a stabilimento della banca trattaria diverso da quello presso il quale esiste la provvista e che se banca incaricata dell'incasso e trattario coincidono, la girata, comunque fatta, determina l'estinzione del titolo pervenuto al trattario.
Cass. civ. n. 1442/1996
La semplice girata di una tratta non accettata, anche se autorizzata, non costituisce, di per sé, cessione del credito sottostante al rapporto cambiario, data l'astrattezza di quest'ultimo e dei diritti che con la girata vengono trasferiti; mentre tale cessione può realizzarsi allorché, in coincidenza con la girata, venga posto in essere tra il traente ed il giratario un negozio con il quale la cessione medesima sia pattuita e del quale la girata cambiaria può concorrere, con altri elementi a fornire la prova.
Cass. civ. n. 12246/1995
La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore pro solvendo, non ha effetto liberatorio prima e senza l'effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e della regola sancita dall'art. 1198 dello stesso codice, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.
Cass. civ. n. 3027/1995
In caso di smarrimento di un assegno bancario dopo la girata per l'incasso fatta ad una banca dall'intestatario dell'assegno, grava su quest'ultimo, e non sul traente, l'onere di richiedere l'ammortamento del titolo, che costituisce l'unico strumento che garantisce il traente dal non restare esposto ad una richiesta di pagamento a seguito della presentazione, sia pure tardiva, dell'assegno da parte di un terzo in buona fede.
Cass. civ. n. 2928/1994
La girata di una cambiale «per l'incasso» (artt. 2013 c.c. e 22 R.D. n. 1669 del 1933) autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale — esclusa la sola facoltà di girarla, se non può per procura — e, alla pari del mandatario, a porre in essere gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario (nella specie, banca girataria per l'incasso di un vaglia cambiario) può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 5744/1993
La legittimazione all'opposizione al decreto di ammortamento compete unicamente al detentore del titolo, non già a tutti gli obbligati risultanti dallo stesso, i quali, dopo la pronunzia del decreto, possono proporre le ordinarie azioni di impugnazione e, in particolare, quella di accertamento negativo per far riconoscere l'inesistenza del titolo ammortizzato. In quest'ultima azione, la difficoltà dell'onere probatorio — consistente nella dimostrazione dell'inesistenza del titolo — non deriva da una particolare efficacia del decreto di ammortamento e non determina, quindi, un'ingiustificata limitazione della tutela degli emittenti-debitori dell'assegno.
Cass. civ. n. 9686/1992
Nel caso di smarrimento di assegno di conto corrente, denunciato dal titolare del conto, l'istituto di credito che, nella sua qualità di trattario e mandatario, ha pagato l'assegno bancario al possessore, è liberato sinché non viene data la prova della sua malafede e colpa grave, secondo un principio desumibile dell'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e dal combinato disposto degli artt. 1176, 1856, 1703, 1710 e 1992 c.c.
Cass. civ. n. 4808/1984
La surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 c.c. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterata ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali, talché non può trasformarsi in debito di valuta se originariamente era di valore. Pertanto, la surrogazione di un terzo al creditore di un debito di valore, non comportando liquidazione del danno, ma mera soddisfazione delle ragioni del creditore, non incide sulla posizione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, la quale rimane immutata, con la conseguente soggezione alla rivalutazione monetaria.
Cass. civ. n. 4195/1982
La procedura di ammortamento di una cambiale, prevista dall'art. 102 (Rectius 89 - N.d.R.) della legge cambiaria, è ammessa soltanto a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di circolazione. Conseguentemente essa non è ammissibile allorché i titoli stessi siano stati protestati a seguito del mancato pagamento da parte dell'obbligato.
Cass. civ. n. 1350/1978
Stante l'astrattezza del rapporto cambiario, la semplice girata di una tratta non accettata, persino se autorizzata, non può di per sé costituire cessione di credito; onde, perché possa ritenersi fondata una domanda proposta sulla base di una cessione di un credito, in relazione al quale si assume che siano state emesse tratte non accettate, non basta che siano esibite le tratte e sia data la prova della loro presentazione al trattario, ma è necessario che sia accertato che una cessione di credito abbia avuto luogo fra il traente e il giratario e che tale cessione, avvenuta indipendentemente dalla girata, sia stata notificata al debitore ceduto o da questo accettata.
Cass. civ. n. 5200/1977
La manifestazione della volontà di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria esteriore entità che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore; è inoltre necessario che codesta entità sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'estinzione dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 550/1977
La procedura per l'ammortamento di un titolo di credito ed il rilascio di duplicato, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non può avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l'emittente.
Cass. civ. n. 1146/1975
La norma contenuta nell'art. 2017 c.c., secondo la quale non è ammissibile l'opposizione al decreto di ammortamento di un titolo all'ordine senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, non si applica alla cambiale.
Cass. civ. n. 2462/1975
Dagli articoli 2019 codice civile e 74 (richiamato dall'articolo 86) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, può desumersi che il decreto di ammortamento dell'assegno circolare, divenuto definitivo per mancanza di opposizione, attribuisce a chi lo ha ottenuto la legittimazione cartolare, sostituendosi, all'uopo, al titolo, ma non pregiudica la questione della titolarità del credito.
Cass. civ. n. 1435/1974
L'opposizione al decreto di ammortamento cambiario può essere proposta solo dal detentore del titolo. Pertanto, non vi è legittimato l'emittente della cambiale che non abbia detta qualità.
Cass. civ. n. 399/1969
Il terzo possessore di buona fede di un assegno bancario, pervenutogli a seguito di una serie continua di girate, che giungano sino a lui, è abilitato ad esercitare il diritto incorporato nel titolo ed ad ottenere il pagamento della valuta sino al momento in cui il decreto di ammortamento del titolo, che sia stato emesso, non sia divenuto definitivo.
Cass. civ. n. 1782/1968
La legittimazione a proporre opposizione al decreto di ammortamento non compete a tutti gli obbligati cambiari, ma unicamente al detentore del titolo. Dopo la pronuncia del decreto di ammortamento il debitore cambiario ha il potere di proporre non solo l'azione di opposizione, purché ne ricorrano le condizioni di legittimazione, ma anche le ordinarie azioni di impugnativa cambiaria e, in particolare, le azioni di accertamento negativo dirette a far riconoscere l'inesistenza o la falsità del titolo ammortizzato. Poiché, al fine di individuare l'azione in concreto proposta, onde applicare le corrispondenti norme di legge, occorre aver riguardo alla sostanza del petitum, in relazione alla causa petendi, nonché a tutte le particolarità della fattispecie, e non limitarsi alle qualificazioni date dalle parti, o alle formulazioni letterali delle loro conclusioni,, allorquando manchi la legittimazione per l'opposizione dell'ammortamento, devesi in linea di massima ritenere che l'azione proposta, ancorché qualificata come opposizione a decreto di ammortamento, sia in realtà un'azione di accertamento negativo, perché è questa l'unica azione esperibile da parte di chi non sia detentore del titolo ammortizzato.
Cass. civ. n. 1046/1968
Poiché l'opposizione al decreto di ammortamento tende a far risolvere la questione se il documento (e quindi la legittimazione) spetti all'opponente oppure al convenuto, la struttura del relativo giudizio corrisponde in sostanza — sia pure previa inversione della posizione processuale dei soggetti — a quella di un normale giudizio di rivendicazione nel quale — com'è noto (ex art. 948 c.c.) — costituisce presupposto essenziale che il convenuto sia possessore o detentore della cosa. I contraddittori del procedimento di ammortamento sono, da una parte, il titolare del credito non possessore, vale a dire colui che, essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del titolo, abbia perduto la legittimazione (intesa come la situazione giuridica che opera a vantaggio del possessore del titolo nei confronti del debitore per il solo fatto del possesso secondo la legge di circolazione), e, dall'altra, il possessore non titolare, ossia colui che, pur non essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del precedente titolare, si trovi tuttavia munito della legittimazione ossia nel possesso del titolo in conformità, beninteso, delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi — trattandosi di titoli all'ordine — in base ad una serie continua di girate, anche se l'ultima sia in bianco.