Art. 202 – Codice civile – Casi di separazione
[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito. Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote. La separazione stragiudiziale è nulla.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 7864/2024
Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).
Cass. civ. n. 20885/2023
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cass. civ. n. 18098/2020
La notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso efficacia interrutiva della prescrizione alla notificazione di un decreto di ammortamento relativo ad un assegno bancario).
Cass. civ. n. 1588/2017
Nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l'annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell'emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo. Ne consegue che, quando vi sia stato il trasferimento della partecipazione, la società è tenuta a provvedere agli adempimenti riconnessi al transfert e non può addurre la mala fede del possessore del titolo per rifiutarvi di procedervi senza che sia stato privato di effetti il trasferimento, mediante il positivo esercizio delle azioni a ciò destinate.
Cass. civ. n. 2944/2017
In materia di gestione di affari, il requisito della "absentia domini" non può configurarsi, riguardo alla Pubblica Amministrazione, nei termini di una semplice carenza di "prohibitio", ostandovi la posizione costituzionale della P.A., la cui organizzazione è coperta da riserva di legge ed il cui operato è soggetto al principio dell'evidenza pubblica, ciò che implica che le funzioni pubbliche attribuite "ex lege" a ciascun dicastero, in cui essa si articola, vengano espletate per il raggiungimento di scopi indicati nell'indirizzo politico governativo e nell'esercizio di una piena discrezionalità, nella scelta dei mezzi e degli impieghi finanziari ritenuti più opportuni per la realizzazione dei diversi interessi affidati alla sua cura. (.
Cass. civ. n. 22302/2016
Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale, va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum", come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Cass. civ. n. 13203/2015
In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente non il difetto del requisito della "absentia domini", bensì la presenza di una vera e propria "prohibitio", nella «rumorosa opposizione» - giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo precedere l'assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione delle stesse ad organi di informazione - esercitata dalla coerede di uno dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del patrimonio del "de cuius" avrebbero fatto i pretesi gestori).
Cass. civ. n. 8693/2013
In tema di società per azioni, la possibilità di riscuotere il dividendo delle azioni richiede - in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 (tuttora applicabile ove si tratti di società non ammesse alla gestione accentrata e per titoli concretamente emessi) - il necessario possesso del titolo sulla base di una serie continua di girate o di una procedura di "transfert". Ne consegue che, ove il titolo sia stato ceduto prima della riscossione del dividendo già maturato, quest'ultimo può essere incassato - restando estranea la società agli eventuali accordi tra acquirente e venditore in ordine all'attribuzione del dividendo - solo dall'acquirente del titolo e non più dal cedente, senza che assuma alcun rilievo il fatto che, al momento dell'esigibilità del credito, il venditore risultasse iscritto nel libro dei soci. (Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 15/04/2006).
Cass. civ. n. 12304/2011
Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 c.c., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del "dominus".
Cass. civ. n. 5701/2011
In tema di titoli di credito al portatore, il rilascio del duplicato di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, a norma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951 n. 948, estingue soltanto nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, conservando però a quest'ultimo il diritto di agire nei confronti dell'ammortante, facendo valere la propria qualità di titolare del credito attraverso una domanda di adempimento dell'obbligazione (se risultante dal titolo di cui è stato disposto l'ammortamento) o attraverso una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., mentre deve escludersi la configurabilità di un'azione d'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., sia perché difetta il requisito della sussidiarietà, sia perchè in tema di titoli di credito allorché il legislatore ha ritenuto che l'azione esperibile rientri nella previsione di cui all'art. 2041 cod. civ., lo ha sempre precisato in termini non equivoci. (Rigetta, App. Salerno, 19/09/2005).
Cass. civ. n. 17088/2008
Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, c.c. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo, per il cui trasferimento non è quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione .surrogatoria o comp)ementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.
Cass. civ. n. 12280/2007
Elemento caratterizzante la gestione di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione; a tal fine, si richiede innanzitutto l' absentia domini da intendersi non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus tale requisito non è peraltro sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di affari, occorrendo altresì l'utilità della gestione (cosiddetta utiliter coeptum), la quale sussiste quando sia stata esplicata un'attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell'affare. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, in materia di IRPEF, aveva escluso l'assoggettabilità ad imposizione del sovrapprezzo riscosso dal contribuente per la vendita di azioni di proprietà della moglie, ritenendo che l'attività da lui svolta ai fini della vendita fosse configurabile non già come intermediazione ma come gestione di affari, senza però indicare gli elementi comprovanti l'avvenuto trasferimento alla moglie del controvalore dei titoli).
Cass. civ. n. 13106/2004
In tema di azioni di società, il compimento delle formalità previste dalla legge (artt. 2021 - 2023 c.c.: cosiddetto transfert ) — e tra esse, l'iscrizione nel libro dei soci — come necessarie per l'esercizio dei diritti sociali non è affidato ad un potere discrezionale della società, la quale è tenuta a dar corso ai relativi adempimenti, una volta verificata la conformità a diritto del trasferimento dei titoli. Ne consegue che, ove la società rifiuti il transfert richiesto dall'alienante o dall'acquirente, e il rifiuto si riveli ab origine illegittimo, la società medesima non può addurre tale rifiuto per paralizzare il legittimo esercizio dei diritti (tra cui quello di opzione, di cui all'art. 2441 c.c.) spettante all'acquirente dei titoli cui legalmente competeva la qualità di socio.
Cass. civ. n. 6282/2004
In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella - non consentita sui titoli di tale natura - della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell'ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall'art. 1994 c.c., il quale postula l'esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula «per mandato specifico» senza l'indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse).
Cass. civ. n. 18626/2003
L'elemento caratterizzante la gestione d'affari (art. 2028, c.c.) è costituito dal compimento di atti giuridici, spontaneamente ed utilmente compiuti dal gestore nell'altrui interesse in assenza di ogni rapporto contrattuale con l'interessato; pertanto la negotiorium gestio non è configurabile, qualora l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un contratto e sia decaduto dall'azione contrattuale proponibile per ottenere il rimborso delle somme pagate. (Nella specie, una banca aveva agito per ottenere il rimborso del debito pagato su delegazione di un suo correntista, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi e, a fronte dell'eccezione di decadenza dall'azione di impugnazione dell'estratto conto — art. 1832, secondo comma, c.c. — aveva agito ex art. 2028, c.c.; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha ritenuto insussistenti i presupposti della negotiorium gestio).
Cass. civ. n. 12102/2003
La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo.
Cass. civ. n. 4623/2001
L'elemento peculiare che diversifica la gestione di affari altrui da tutte le altre ipotesi, in cui l'attività svolta per conto terzi costituisce l'adempimento di un obbligo legale o convenzionale del cooperatore, è dato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, ossia dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, sicché la negotiorum gestio non è configurabile allorché ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori il gestore ed il dominus.
Cass. civ. n. 1410/1999
L' art. 2022 c.c., che prescrive, per l'esecuzione del trasferimento di titoli nominativi - ivi compresi quelli azionari di società - l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo, è norma inderogabile (la cui violazione comporta nullità del trasferimento) ed applicabile anche ai trasferimenti mortis causa .
Cass. civ. n. 1117/1998
In tema di trasferimento di titoli nominativi, dall'art. 2022 c.c. e dalla coordinata lettura dei commi primo e terzo dell'art. 2023 c.c. si desume che l'atto autentico o la certificazione del notaio e dell'agente di cambio sono richiesti per finalità meramente probatorie ed, in particolare, che l'autentica non è condizione di validità della girata dei titoli azionari, nominativi, ma requisito per l'opponibilità del trasferimento alla società, che in tal modo acquisisce la prova che la girata è stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato (fermo che tale prova può essere ritenuta inutile, ovvero acquisita in altro modo).
Cass. civ. n. 3225/1995
È ammissibile la negotiorum gestio anche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera del dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d'affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell'interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall'attività del gestore non può rivolgersi al dominus.
Cass. civ. n. 9314/1995
In tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte dell'art. 2022 c.c. (cosiddetto transfert), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 c.c. In particolare, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva.
Cass. civ. n. 2557/1981
Se per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari di società, necessitano la loro materiale consegna all'acquirente ed il cosiddetto transfert , tuttavia, in mancanza dei predetti elementi, le parti possono concludere un contratto perfetto ed incondizionato di vendita con effetti obbligatori, non soggetto ad alcuna specifica forma, per cui il venditore sia tenuto a trasferire la proprietà dei titoli nominativi, non appena ne abbia acquistata la disponibilità materiale e giuridica. In tal caso, ai fini dell'esecuzione del trasferimento in questione, occorre, a norma dell'art. 2022, primo comma, c.c., l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente ovvero il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, con relativa annotazione nel registro, mentre, per contro, non è sufficiente il rilascio del cosiddetto «fissato bollato», che è imposto per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa e non ha certo una funzione surrogatoria dell'esecuzione del transfert, potendo soltanto valere come ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.
Cass. civ. n. 3362/1977
La mancanza di data, nella girata di titolo nominativo (nella specie, azione), non comporta la nullità della girata medesima, in difetto di un'espressa comminatoria di legge, trattandosi di requisito non essenziale al perfezionamento ed all'efficacia dell'atto. Diversamente da quanto accade in tema di circolazione dei titoli all'ordine, la girata del titolo nominativo (nella specie, certificato azionario) a mezzo di un soggetto (nella specie, agente di cambio) che dichiari nel documento di agire in nome del legittimo portatore, ma senza che dal documento medesimo risulti il conferimento del potere rappresentativo, interrompe la serie continua delle girate, richiesta dalla disciplina che regola la circolazione del titolo, con la conseguenza che chi successivamente ne acquisti il possesso; ancorché in buona fede, non può invocare la tutela prevista dall'art. 1994 c.c., la quale postula il rispetto di quella disciplina, e rimane soggetto all'azione di rivendicazione.
Cass. civ. n. 1549/1970
Le formalità previste dall'art. 2022 c.c. (transfert) per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari, attengono alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento stesso, e non alla fase costitutiva, per la quale non è richiesta alcuna specifica forma, tanto meno scritta. Qualora il terzo non impugni le predette formalità come risultanti dai registri della società per quanto riguarda la veridicità della data del trasferimento, il giudice di merito può ritenere, in base ad elementi presuntivi, con accertamento incensurabile, che la data emergente dal libro sociale, regolarmente tenuto, coincida con quella effettiva del trasferimento delle azioni.