Art. 208 – Codice civile – Diritti della moglie

[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale. Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'articolo 187, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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