Art. 290 – Codice civile – Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

[La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [284 n. 1]. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se pensi che esistano ancora differenze tra figli, la legge oggi dice il contrario: tutti hanno lo stesso status giuridico.
  • La maternità si accerta con il parto, mentre la paternità richiede un riconoscimento o un accertamento giudiziale.
  • Il disconoscimento di paternità è possibile, ma sottoposto a termini e prove rigorose, oggi fortemente influenzate dagli esami genetici.
  • Il mantenimento non si interrompe automaticamente con la maggiore età: continua finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale