Art. 284 – Codice civile – Legittimazione per provvedimento del giudice

[La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi, e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250; 2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguentematrimonio; 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto. La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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