Art. 284 – Codice civile – Legittimazione per provvedimento del giudice
[La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi, e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250; 2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguentematrimonio; 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto. La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1027/2025
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 35869/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., non solo quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni, ma anche quando una pena inferiore a tale limite è già stata concretamente irrogata nel corso del giudizio.
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 20136/2024
In tema di misure cautelari, non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa.
Cass. civ. n. 17470/2024
In tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.
Cass. civ. n. 15939/2024
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 51573/2023
È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, applicando la misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva formulato istanza di applicazione degli arresti domiciliari senza chiedere l'imposizione di ulteriori limiti o divieti).
Cass. civ. n. 34107/2023
comma 5-bis, cod. proc. pen. - Rapporto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Ragioni. In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
Cass. civ. n. 5182/2023
Ai fini della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il diritto costituzionalmente garantito della persona detenuta ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere oggetto di una valutazione che, caso per caso, operi un adeguato contemperamento con l'opposto interesse alla tutela della collettività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella autocustodiale, con autorizzazione a recarsi presso un centro medico specializzato, proveniente da detenuta imputata del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., in ragione dell'acclarato "ruolo nevralgico" da costei ricoperto all'interno del sodalizio criminale di tipo camorristico).
Cass. civ. n. 2764/2023
La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che la diversa interpretazione determina un'indebita sovrapposizione con la disciplina regolativa della procedura attiva di consegna mediante mandato di arresto europeo, che trova applicazione, ai sensi dell'art. 28 legge 22 aprile 2005, n. 69, quando la misura da eseguire sia quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 1200/2023
Ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti.
Cass. pen. n. 45683/2014
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti giustificata dalla valutazione di incongruità della pena richiesta in relazione alla gravità della violazione contestata).
Cass. civ. n. 9446/1991
La legittimazione, per provvedimento del giudice, del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, secondo le previsioni dell'art. 284 (nuovo testo) c.c., deve ritenersi consentita in presenza della volontà di detti genitori di non unirsi in matrimonio, sempre che risulti corrispondere all'interesse del figlio medesimo, considerato che tale scelta dei genitori rispetto ad un rapporto necessariamente correlato a libere determinazioni, si traduce in impossibilità di contrarre il matrimonio, ai sensi ed agli effetti del primo comma n. 2 della citata norma, e che la scelta stessa non può di per sé sacrificare il menzionato interesse, alla cui tutela la legittimazione è in via preminente rivolta.
Cass. civ. n. 6211/1985
La legittimazione del figlio naturale con provvedimento del giudice, secondo la previsione dell'art. 284 (nuovo testo) c.c., può essere negata, sotto il profilo della non corrispondenza all'interesse del figlio medesimo, solo in presenza di specifiche circostanze che ne evidenzino il carattere pregiudizievole (ad esempio, assoggettamento alla potestà di un genitore non idoneo, ovvero sottrazione ad un ambiente familiare più vantaggioso), atteso che, in difetto di dette circostanze, quell'interesse deve ritenersi di per sé assicurato dal conseguimento di uno status più ampio e completo.