Art. 376 – Codice civile – Vendita di beni

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

[abrogato]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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