Art. 376 – Codice civile – Vendita di beni
Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.
[abrogato]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 32574/2023
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri.