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Art. 377 — Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

Art. 377 — Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati [ 1425 ] su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [ 799 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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