Art. 377 – Codice civile – Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati [1425] su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [799].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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