Art. 381 – Codice civile – Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8012/2024
E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 33857/2023
In tema di arresto facoltativo, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art, 349, commi 4 e 5 cod. proc. pen., cosicché, se si tratta di delitto perseguibile a querela, è sufficiente che questa venga sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto.
Cass. civ. n. 15427/2023
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato).
Cass. civ. n. 2082/2023
In tema di convalida dell'arresto, la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali è inclusa la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata. (Fattispecie relativa ad arresto in flagranza per il reato di reingresso, senza autorizzazione, successivo ad espulsione, di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto la necessità di verificare l'effettiva esecuzione dell'espulsione e la conseguente trasgressione del divieto di reingresso).