Art. 380 – Codice civile – Contabilità dell’amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto [385] ogni anno al giudice tutelare [46].
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente [74 ss. c.c.] o affine [78] del minore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14035/2025
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Cass. civ. n. 15054/2024
In tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori privi di deleghe, per non aver acquisito, dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, informazioni al fine di verificare la congruità del valore di un conferimento di azienda, sebbene la società, nei due anni successivi ad esso, aveva riportato ingenti perdite, in contrasto con il business plan in base al quale l'esperto aveva effettuato la stima, che prevedeva il conseguimento di utili per entrambe le annualità).
Cass. civ. n. 10233/2023
Ragioni - Differenza rispetto alla domanda su esecuzione o annullamento della delibera - Applicazione del principio della domanda - Necessità - Conseguenze – Obbligo, in entrambi i casi, di rispetto della decadenza - Sussistenza. In tema di società, il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera, la rilevabilità d'ufficio della nullità di quest'ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata; nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.
Cass. civ. n. 19737/2017
Il potere di rappresentanza conferito all'amministratore di società non implica l'automatica riferibilità a quest'ultima di ogni attività dal primo posta in essere, occorrendo a tal fine che detta attività rientri tra quelle di gestione, previste dall'art. 2380 bis c.c.. Ne deriva che la difesa personale dell'amministratore nell'ambito di un procedimento penale, per quanto relativo a reato commesso nell'esercizio del potere gestorio dell'ente, non è automaticamente riferibile alla società, non comportando una obbligazione ex lege.
Cass. civ. n. 22063/2017
In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.
Cass. civ. n. 4045/2016
In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il riconoscimento della suddetta qualità, che non poteva essere desunta dalla mera effettuazione di pagamenti di debiti sociali o riscossione di somme destinate alla società).
Cass. civ. n. 1525/2006
In tema di società di capitali, l'atto compiuto da un componente del consiglio di amministrazione in assenza della preventiva deliberazione dell'organo competente e senza spendita del nome sociale è equiparabile al negozio compiuto dal "falsus procurator" e non produce alcun effetto nei confronti della società salvo che non intervenga la successiva ratifica di quest'ultima, dovendosi considerare irrilevante, affinché si producano effetti obbligatori verso la società, la circostanza della mera partecipazione, non dichiarata in sede di compimento dell'atto, all'organo sociale.
Cass. civ. n. 6468/2005
Quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio d'amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio d'amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto il contratto concluso dal presidente senza la ratifica del consiglio d'amministrazione, essendo stipulato da un rappresentante senza poteri, è inefficace per la società.
Cass. civ. n. 8872/1987
Nell'ipotesi in cui, locato un immobile adibito all'esercizio di un'attività commerciale o artigianale e ceduta dal conduttore l'azienda insieme al contratto di locazione, il conduttore cedente, anziché effettuare la consegna al cessionario, restituisca l'immobile al locatore e questi, a sua volta, lo conceda in locazione ad un terzo facendogliene consegna, il conflitto tra quest'ultimo ed il cessionario conduttore va risolto in favore del secondo che è subentrato (nel rapporto locatizio) nella posizione di conduttore quale si configurava al momento della cessione e, quindi, nella situazione preferenziale ex art. 1380, primo comma, c.c., atteso che tale situazione, creatasi con la consegna dell'immobile all'originario conduttore, rimane quale elemento caratterizzante del rapporto locatizio per tutto il periodo della sua durata, senza che sia rilevante ai fini della soluzione del conflitto la restituzione dell'immobile al locatore ceduto da parte dell'originario conduttore cedente configurandosi quale atto arbitrario di un terzo. (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva risolto il conflitto in senso sfavorevole al cessionario conduttore che non aveva conseguito la materiale disponibilità dell'immobile).
Cass. civ. n. 2073/1972
La norma di cui all'art. 1380 c.c., che risolve il conflitto tra più diritti personali di godimento in base al principio della prevenzione, non è applicabile ai diritti reali, perché rispetto a questi il conflitto è risolto in base al principio della pubblicità.