Art. 1198 – Codice civile – Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti.

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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