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Art. 1198 — Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Art. 1198 — Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito [ 2928 ], se non risulta una diversa volontà delle parti.

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7820/2015

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell’adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia “pro soluto”, con conseguente immediata estinzione dell’obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione “pro solvendo” l’estinzione dell’obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest’ultimo, in applicazione dell’art. 2697, secondo comma, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l’intervenuta estinzione del debito.

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Cass. civ. n. 9388/2011

La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto.

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Cass. civ. n. 3469/2007

In tema di cessione del credito in luogo dell’adempimento, ai sensi dell’art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest’ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelati e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell’azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto. La cessione del credito in luogo dell’adempimento, prevista all’art. 1198 c.c., non comporta l’immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l’affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest’ultimo credito; all’interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario; mentre quando quest’ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l’onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall’art. 1198, secondo comma, c.c. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario — con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto —, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l’adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all’art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto.

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Cass. civ. n. 12246/1995

La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore pro solvendo, non ha effetto liberatorio prima e senza l’effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all’art. 2697 c.c. e della regola sancita dall’art. 1198 dello stesso codice, l’onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.

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