Avvocato.it

Art. 1202 — Surrogazione per volontà del debitore

Art. 1202 — Surrogazione per volontà del debitore

Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni :

  1. 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa [ 2704 ];
  2. 2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
  3. 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 7217/2009

In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore in una obbligazione solidale, l’avvenuta sostituzione del creditore originario con il creditore surrogato per effetto del pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali non muta la posizione degli altri condebitori solidali, ai quali il surrogato può chiedere il pagamento dell’intero, in quanto la surrogazione determina la successione nel lato attivo dell’obbligazione solidale, attesa l’unicità dell’obbligazione, indipendentemente dalla configurabilità di distinti rapporti tra i singoli condebitori ed il creditore, i quali rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra coobbligati, e possono dar luogo ad diritto di regresso (art. 1299 c.c.) ed alla surrogazione legale (art. 1203, primo comma, n. 3 c.c.) a vantaggio del condebitore escusso dal surrogato. In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore, la riserva del debitore – contenuta nella quietanza rilasciata dal creditore – di ripetere quanto pagato con tale modalità nel caso in cui il pagamento risultasse non dovuto, non incide sulla efficacia della surrogazione, atteso che le riserve manifestate dal debitore all’atto del pagamento non fanno venir meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, essendo il comportamento dell’adempiente il solo presupposto logico-giuridico della sostituzione del creditore e non rilevando, salvo casi eccezionali, le intenzioni e gli stati soggettivi del debitore, né vertendosi in ipotesi di novazione dell’obbligazione.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze