Art. 2704 – Codice civile – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa [2787, 3] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici [2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata [1992] può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova [1195, 1199].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26367/2025
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato, investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento. (In motivazione, la Corte ha specificato che, per attribuire piena efficacia probatoria al contenuto delle fatture, è necessario che le stesse siano state accettate dal destinatario, quanto meno con comportamento concludente, e siano state annotate nelle scritture contabili, fermo restando il libero apprezzamento del giudice in ordine all'attendibilità di queste ultime).
Cass. civ. n. 18084/2025
L'opponibilità nei confronti dei terzi del trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla legge nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 15 della medesima Convenzione che impone il rispetto di tutte le norme inderogabili (come l'art. 45 l.fall. e l'art. 2704 c.c.) che la legge nazionale prevede a tutela dei terzi.
Cass. civ. n. 14585/2025
In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Cass. civ. n. 10870/2025
Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.
Cass. civ. n. 4329/2025
In tema di IMU, la costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato o su una porzione di fabbricato, mediante scrittura privata registrata (come tale avente data certa), non autenticata né sottoscritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al Comune in epoca antecedente all'annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall'obbligazione di pagamento dell'imposta, divenendone unico soggetto passivo l'habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2001.
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 11495/2024
In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta avanti al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale).
Cass. civ. n. 9221/2024
La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore).
Cass. civ. n. 7753/2024
In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 4410/2024
In tema di trasporto di merci su strada, la "data certa", prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, come modif. dal d.lgs. n. 214 del 2008, non è un requisito di validità, ma un requisito di efficacia del contratto di trasporto per stabilire la decorrenza dei suoi effetti, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha affermato la possibilità di attribuire certezza alla data sulla base di elementi esterni al contratto, quale lo scambio di mail, che valgano comunque a comprovarne l'avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale).
Cass. civ. n. 33167/2023
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto improcedibili le domande alternative di restituzione dell'immobile o di ammissione al passivo di un credito, fondate su due scritture private, pur se aventi data certa, in assenza della previa trascrizione della domanda giudiziale intesa ad accertare, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 3 c.c., l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte).
Cass. civ. n. 31874/2023
In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché la sottoscrizione da parte del liquidatore e la mancata appostazione di un credito in bilancio non erano, di per sé, fatti idonei a dimostrare con obiettiva certezza che l'atto di cessione di tale credito fosse anteriore alla data di cancellazione della società cedente).
Cass. civ. n. 21446/2023
In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.
Cass. civ. n. 13063/2023
In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Cass. civ. n. 1389/2019
Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/05/2013).
Cass. civ. n. 27192/2019
La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, c.c. (Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/06/2014).
Cass. civ. n. 4104/2017
L'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità - o, eventualmente, la posteriorità - della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata.
Cass. civ. n. 23281/2017
In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.
Cass. civ. n. 17926/2016
L'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. (Omissis).
Cass. civ. n. 26778/2016
Il timbro datario apposto sul plico consegnato al mittente da parte del fornitore privato del servizio postale che ne ha curato l’invio non è idoneo a rendere certa la data di ricezione dello stesso, non essendo il personale dipendente di tale impresa, a differenza di quello addetto al servizio pubblico, munito di poteri pubblicistici di certificazione della data della corrispondenza trattata, né l’apposizione del timbro può essere considerata una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire in modo egualmente certo quando sia stato formato il documento, secondo la previsione dell’art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto non opponibili alla curatela, in quanto prive di data certa anteriore al fallimento, alcune lettere recanti il timbro datario apposto da una società privata, che aveva curato l’inoltro della corrispondenza).
Cass. civ. n. 19656/2015
In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento; la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto.
Cass. civ. n. 28659/2013
L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata rilasciata da un pubblico ufficiale non implica che, tra le parti, la data certa sia quella risultante dalla dichiarazione di conformità, come nel caso della opponibilità della scrittura ai terzi ex art. 2704 cod. civ., ben potendo il giudice trarre elementi di prova circa l'epoca dei fatti in essa rappresentati dalla diversa data apposta sulla stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha tratto dal timbro datario apposto dalla banca sulla copia conforme di un ordine di conversione inviato dal cliente un rilevante indizio circa l'epoca della consegna dell'ordine medesimo).
Cass. civ. n. 4213/2013
In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.
Cass. civ. n. 13943/2012
In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, primo comma, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.
Cass. civ. n. 13282/2012
Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa.
Cass. civ. n. 8438/2012
Qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso.
Cass. civ. n. 13968/2009
L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae alle regole dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l'erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa.
Cass. civ. n. 10742/2009
Il rappresentato non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da altri nel suo nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, della disposizione dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto è stato effettivamente stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura o della perdita dei poteri rappresentativi. Ne consegue che la società nel nome della quale la scrittura privata è stata sottoscritta, qualora neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che in esso figura apposta e quando il sottoscrittore era già decaduto dalla carica di amministratore, trovandosi nella stessa posizione del rappresentato che contesti il potere di chi ha agito in suo nome, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta sulla scrittura rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.
Cass. civ. n. 29451/2008
In tema di imposta di registro, deve ritenersi, sulla base della normativa tributaria vigente, che il legislatore ha inteso ampliare il concetto di terzo cui fa riferimento l'art. 2704 c.c., comprendendovi anche l'Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (ad esempio attraverso fittizie retrodatazioni). Ne deriva che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso avverso l'avviso di imposta suppletiva di registro, proposto dal contribuente che chiedeva l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 118 del 1985 per la cosiddetta "prima casa").
Cass. civ. n. 24320/2007
La prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 c.c. attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa, ma, in mancanza della registrazione, la certezza della data può essere fornita mediante l'allegazione di fatti equipollenti idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata, quali le fatture di pagamento debitamente registrate contenenti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione.
Cass. civ. n. 23784/2007
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c. e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 legge fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 23793/2006
L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. (Nella fattispecie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di credito da fideiussione, la S.C. ha pertanto cassato, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di appello che non aveva spiegato perché la produzione, nel procedimento promosso per la dichiarazione del fallimento del fideiussore, della scrittura privata contenente la fideiussione non consentisse di ritenere provata l'anteriorità della scrittura alla dichiarazione del fallimento).
Cass. civ. n. 16976/2006
Attesi i limiti posti dall'art. 2704 c.c., la parte non può avvalersi della prova per testi al fine di dimostrare direttamente la certezza della data della scrittura privata non autenticata.
Cass. civ. n. 18059/2004
Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale; nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. giusta disposto degli artt. 2729, 2722 e 2724 c.c. Ne consegue altresì che l'art. 2710 c.c. — il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa — trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore in bonis.
Cass. civ. n. 10702/2003
La data certa di una scrittura privata può desumersi anche indirettamente dal giorno in cui si sia verificato un fatto idoneo a provare l'anteriorità della formazione del documento (art. 2704 c.c.), ed il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di circostanze fattuali che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità della S.C. (nella specie il giudice d'appello aveva ritenuto, con decisione confermata dalla S.C., che un documento timbrato dall'amministrazione postale costituisse ipotesi in relazione alla quale si poteva ritenere che il timbro fornisse la prova dell'anteriorità di una scrittura rispetto alla data della apposizione del timbro stesso).
Cass. civ. n. 520/2003
Rispetto al terzo, quale deve considerarsi il curatore fallimentare nell'esercizio dell'azione revocatoria, la autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata non assurge ad autonomo requisito di opponibilità, non considerando l'art. 2704 c.c. l'autenticazione delle sottoscrizioni in funzione di certezza della loro autenticità, ma al solo fine di certezza della data. Ne consegue che, pur non essendo il curatore tenuto, in quanto terzo, a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito prodotta contro di lui dal convenuto in revocatoria, la mancata autenticazione della sottoscrizione del fallito stesso non ne determina ipso facto l'inopponibilità se non vi sia una contestuale contestazione della relativa provenienza dal detto del fallito, ben potendo la certezza della data essere provata aliunde, in mancanza di autentica della sottoscrizione.
Cass. civ. n. 9539/2000
In sede di formazione dello stato passivo del fallimento il curatore agisce in qualità di terzo, sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito. Tale principio comporta come corollario l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità, quindi, della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. La prova al riguardo può essere fornita anche mediante l'allegazione di fatti equipollenti, idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, come prevede la menzionata disposizione accanto ad altre circostanze espressamente indicate in modo non tassativo.
Cass. civ. n. 4551/1998
La situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito in sede di formazione dello stato passivo non è di mero fatto, poiché viene ad incidere non soltanto sull'entità delle quote di riparto, ma anche sul riconoscimento del diritto di partecipare al concorso, ed instaura — conseguentemente — un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, non dissimile da quello che si determina, nella esecuzione individuale, fra creditori tempestivi e creditori tardivi, e che si ritrova fra creditori intervenuti e creditori muniti di causa di prelazione successiva al pignoramento. Ciò vale a giustificare — pertanto — nei loro reciproci rapporti, l'applicabilità dell'art. 2704 c.c.
Cass. civ. n. 2754/1997
L'art. 2704 c.c. non consente di inferire la data di un documento dal suo contenuto intrinseco, ma impone invece di avere riguardo a circostanze oggettive esterne, come la registrazione, la morte del sottoscrittore, etc. che siano sicuramente posteriori alla formazione dell'atto. In difetto di tali condizioni non può attribuirsi all'atto una data precedente a quella della sua produzione in giudizio.
Cass. civ. n. 3506/1996
Il deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, della scrittura privata di compravendita immobiliare, la cui sottoscrizione si chieda giudizialmente di dichiarare autentica ai fini della sua trascrizione, costituisce fatto conferente certezza, uguale a quella della registrazione, della anteriorità della formazione della scrittura ai sensi dell'art. 2704 c.c., con la conseguenza che, se l'autenticità della sottoscrizione viene accertata, la scrittura è opponibile dal sopraindicato momento al fallimento del venditore, e qualora in forza della stessa la proprietà della cosa sia già passata al compratore, resta precluso al curatore fallimentare l'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, l. fall.
Cass. civ. n. 11824/1995
In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, il fatto che un documento sia indicato in un atto di citazione non vale a conferire al documento (solo successivamente depositato nel fascicolo) data anteriore alla notifica della citazione stessa con il criterio di certezza richiesto dall'art. 2704 c.c., non rientrando il caso in alcuna delle ipotesi specifiche previste da tale dispositivo né integrando le altre situazioni che, in base allo stesso articolo, stabiliscono in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Cass. civ. n. 2707/1995
Il creditore che chiede il riconoscimento di un suo credito nei riguardi del fallito è soggetto all'applicazione dell'art. 2704 c.c., in conseguenza del fatto che gli altri potenziali creditori ed il curatore del fallimento rivestono la qualità di terzi. Tale posizione di terzietà deve essere loro riconosciuta in considerazione del fatto che, in sede di formazione dello stato passivo, la situazione di conflitto che si determina tra i creditori del fallito - incidendo non soltanto sull'entità delle quote di riparto, ma anche sul diritto a partecipare al concorso - non è di mero fatto, ma instaura un conflitto giuridico tra due categorie di creditori, ed il curatore, agendo a tutela degli interessi indifferenziati della massa dei creditori, è portatore di un interesse differenziato rispetto a quello dei singoli creditori, in guisa da rendere possibile la configurazione di un conflitto anche solo potenziale con tali soggetti.
Cass. civ. n. 5502/1994
Con riguardo all'art. 2704, primo commna, c.c., secondo cui la data certa di una scrittura privata può anche desumersi indirettamente dal giorno in cui si è verificato un fatto che abbia stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, qualsiasi «fatto» può essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura, compresi i cosiddetti atti giuridici, anche quando questi provengano dalla stessa parte che aveva interesse a conferire al documento la data certa (nella specie, trattavasi della notifica di una diffida ad adempiere un debito cambiario; effettuata in epoca anteriore al fallimento del debitore). La valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Cass. civ. n. 6066/1993
Le disposizioni dell'art. 2704 c.c. sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta. Da ciò consegue che il principio dell'inopponibilità della data della scrittura non registrata non vale quando la relativa convenzione venga invoca non per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico, che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo.