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Art. 1204 — Terzi garanti

Art. 1204 — Terzi garanti

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29216/2008

In tema di surrogazione legale, il fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore subentra ai sensi dell’art. 1204 cod. civ anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall’obbligazione principale adempiuta dal fideiussore. Pertanto deve escludersi l’applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l’esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del debitore) qualificabile come “garante” dell’obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l’autonomia tra i due contratti (la fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia.

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Cass. civ. n. 916/1997

In tema di fideiussione, nel debitore del credito ceduto a scopo di garanzia non è possibile ravvisare uno di quei «terzi che hanno prestato garanzia», ai quali si riferisce l’art. 1204 c.c. Di conseguenza deve escludersi che nella titolarità di tale credito possa subentrare per surrogazione colui che, essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio, abbia soddisfatto il credito garantito.

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