Art. 1263 – Codice civile – Accessori del credito

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [2745 ss.], con le garanzie personali [1936 ss.] e reali [2784 ss.] e con gli altri accessori [1248].

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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