Art. 1215 – Codice civile – Spese
Quando l'offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.