Art. 1209 – Codice civile – Offerta reale e offerta per intimazione

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale [73, 74].

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [1214, 1216, 1217; 73, 75].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 9314/2017

L'esperimento dell'azione diretta ad ottenere, giusta l'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola manifestazione di volontà del promissario acquirente, contenuta nell'atto di citazione, di corrispondere il residuo prezzo.

Cass. civ. n. 8672/2017

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l’utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benché insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto, da un lato, la serietà e conseguente validità dell’offerta non formale di riconsegna di un immobile locato effettuata dal conduttore con un preavviso di soli due giorni e, dall’altro, la contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dal locatore a causa dell’assenza del suo tecnico di fiducia, necessario per la ricognizione dello stato dei luoghi, atteso che questi avrebbe potuto invitare altro tecnico, ovvero accettare la restituzione con riserva).

Cass. civ. n. 10546/2015

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la ratio legis che ispira il disposto dell'art. 2932, comma 2, c.c. non è destinata ad operare allorquando la parte chieda il trasferimento del bene in un momento in cui la prestazione a suo carico non sia ancora scaduta. In tale ipotesi, deve ritenersi necessaria e sufficiente un'offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. purché espressa in qualsiasi modo che escluda ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un'effettiva e puntuale volontà di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato.

Cass. civ. n. 2217/2013

L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare).

Cass. civ. n. 1016/2013

Il pubblico ufficiale incaricato di eseguire l'offerta reale di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1209 cod. civ., non ha alcun obbligo di munirsi di una procura scritta conferita dall'offerente.

Cass. civ. n. 21908/2008

È valida ed efficace l'offerta per intimazione nella quale non siano indicate al creditore la data e l'ora per il ritiro della merce a lui dovuta, quando l'intimante lasci al creditore stesso la facoltà di scelta del momento per il ritiro.
L'offerta per intimazione prevista dall'art. 1209, comma secondo, c.c., è un atto la cui formazione spetta alla parte e non all'ufficiale giudiziario, al quale la legge assegna unicamente il compito di provvedere alla sua notificazione.

Cass. civ. n. 2382/1975

Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie canoni di locazione); tale esclusione della colpa dell'inadempimento non è condizionata all'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e ss. c.c., costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione. 

Cass. civ. n. 3249/1973

Anche l'offerta, per mezzo di vaglia postale, della somma dovuta, quando sia compiuta nel suo effettivo ammontare, costituisce un'offerta reale non rituale suscettibile di convalida, con l'effetto della costituzione in mora del creditore e con quelli ad esso accessori.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE