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Art. 1266 — Obbligo di garanzia del cedente

Art. 1266 — Obbligo di garanzia del cedente

Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione [ 1410 ]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione [ 797 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17070/2017

In tema di cessione del credito, se le parti espressamente prevedono nel contratto di cessione che questa comprenda determinate garanzie del credito ceduto, in particolare la garanzia ipotecaria, fatta oggetto di trasferimento ai sensi dell’art. 1263 c.c., ed il cedente garantisca l’attuale esistenza sia delle ragioni di credito che delle garanzie che le assistono, si deve intendere che si estenda a queste ultime l’obbligo di garanzia del cedente, ex art. 1266 c.c., sia quanto all’esistenza dell’iscrizione ipotecaria che quanto all’ammontare del credito da questa garantito.

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Cass. civ. n. 9428/1987

Nella cessione di credito, l’obbligazione di garanzia del cedente ex art. 1266 c.c. costituisce un’obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui l’effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell’inesistenza, completa o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente (ad esempio, mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito). Ne consegue che nel caso di cessione di un credito pecuniario, l’obbligazione di garanzia, consistendo nel dovere corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l’ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione, ha l’identica natura di debito di valuta, produttivo dell’obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art. 1224 c.c. solo «dal giorno della mora», che non si determina ex se in dipendenza della situazione di inesistenza, parziale o totale, del credito, bensì dell’ordine di pagamento rivolto dal creditore ai sensi dell’art. 1183, primo comma, c.c. e, pertanto, solo dall’intimazione fatta per iscritto (nella specie, con la notifica della citazione a giudizio).

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