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Art. 1265 — Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Art. 1265 — Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13253/2006

Nella disciplina della cessione di crediti, la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l’essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo (a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia). Pertanto, il cessionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell’art. 1265 c.c. in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto. Infatti, poiché la norma stabilisce che «se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore» e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa. D’altro canto, il debitore ceduto – a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio; egli è soltanto abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.

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