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Art. 1272 — Espromissione

Art. 1272 — Espromissione

Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione [ 1246 n. 5 ] che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22166/2012

L’espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall’assunzione del debito altrui tramite un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l’assoluta estraneità dell’obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato.

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Cass. civ. n. 24891/2009

Il patto con cui un soggetto s’impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un’obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione.

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Cass. civ. n. 26863/2008

L’espromissione è un contratto tra creditore e terzo, al quale resta estraneo il debitore. Pertanto, là dove tale contratto dovesse assumere la natura di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, il diritto di recesso previsto in via generale dall’art. 1373 c.c. per tutti i rapporti di durata spetta all’espromittente, e non all’obbligato originario, che non è, appunto, parte del contratto di espromissione. L’espromissione presuppone la preesistenza di un’obbligazione altrui, che l’espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale taluno si obblighi ad adempiere l’obbligazione altrui non ancora sorta.

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Cass. civ. n. 8622/2006

Nel contratto di espromissione, l’impegno dell’espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 19118/2003

Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell’assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l’esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l’espromissione cade per mancanza di causa.

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Cass. civ. n. 5076/2001

L’offerta di risarcimento del danno rivolta dall’assicuratore al terzo danneggiato — implicita nell’invito a definire transattivamente l’entità del danno medesimo — concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L’accertamento circa l’avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico-giuridici.

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Cass. civ. n. 5801/1997

Poiché l’espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, c.c.); dall’altro, la prova della mancanza di causa dell’assunzione dell’obbligo, incombe sull’espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi.

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Cass. civ. n. 6935/1983

Il negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione (accettazione conforme alla proposta), sia all’interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti. La regola posta dall’art. 1272, primo comma, c.c., circa la natura cumulativa dell’espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia espressa in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente, soprattutto quando, per la prospettata estinzione per altra causa del debito principale, l’esclusione della solidarietà tra espromittente e debitore risponda in concreto all’interesse del creditore ed all’intento pratico perseguito dalle parti di assicurare effettivamente al medesimo il soddisfacimento del suo credito.

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Cass. civ. n. 1081/1982

Nell’espromissione, prevista dall’art. 1272 c.c., si verifica, per l’intervento dell’espromittente, un mero arricchimento, nel senso del suo coinvolgimento in via solidale con l’originario debitore, con un mutamento del lato passivo, ove il creditore dichiari di liberare l’originario debitore) in un rapporto obbligatorio che resta comunque unico e rispetto al quale è irrilevante, estranea la sussistenza o meno del proposito dell’espromittente di garantire il debito altrui, sicché nel caso in cui taluno si limita a promettere che altri adempia ad un obbligazione da questi già validamente assunta, si è in presenza di una fideiussione e non di una espromissione.

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Cass. civ. n. 2525/1976

L’espromissione è un contratto fra il creditore ed il terzo, che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra debitore ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa è costituita appunto dall’assunzione del debito altrui mediante un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e debitore. Non si richiede l’assoluta estraneità del debitore rispetto all’agire del terzo ma è essenziale che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il suo intervento con un preesistente accordo con il debitore (mentre non rileva che tale accordo vi sia stato). L’espromissione si distingue, pertanto, dall’accollo, che è un contratto fra il terzo che si impegna a pagare il debito ed il debitore, nonché dalla delegazione per mancanza di ogni iniziativa del debitore originario, Essa, importando soltanto la sostituzione del debitore, presuppone che la nuova obbligazione sia identica in tutti i restanti elementi a quella sorta in base all’originario rapporto (nei limiti emergenti a contrario dall’art. 1231 c.c.). Il fenomeno dell’assunzione del debito altrui può realizzarsi non solo mediante la sostituzione soggettiva del debito (attuata con la delegazione, l’espromissione e l’accollo), nella sua oggettiva ed immutata consistenza, ma può comportare, attraverso un collegamento negoziale, anche l’eventuale modificazione del debito assunto, che consente, nel rispetto della tipicità degli strumenti sostitutivi offerti dall’ordinamento, di realizzare il fine perseguito di una novazione ad un tempo soggettiva ed oggettiva del debito realizzata attraverso la sostituzione del vecchio con il nuovo debitore ed ulteriormente attraverso la modificazione dell’obbligazione di questi. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto un’espromissione liberatoria momento di una più complessa pattuizione in cui fra espromittente ed espromissario si era convenuta anche la modifica dell’obbligo assunto e, fra gli altri elementi modificativi introdotti, validamente si inseriva l’esclusione degli interessi sul debito di mutuo trasferito).

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Cass. civ. n. 1509/1976

Ai fini del disconoscimento della scrittura privata relativa al debito altrui, l’espromittente va considerato come avente causa del sottoscrittore ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 214 c.p.c.; pertanto, poiché a norma del terzo comma dell’art. 1272 c.c. l’espromittente può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore originario, qualora egli deduca di non conoscere la sottoscrizione del documento da cui l’obbligazione originaria sorgerebbe, incombe al creditore l’onere di provare la sussistenza del debito originario.

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Cass. civ. n. 2769/1975

Poiché nell’espromissione, a differenza che nella delegazione e nell’accollo, l’assunzione del debito altrui è spontanea da parte del terzo e sono irrilevanti i motivi che inducono il terzo a intervenire, l’espromittente ha titolo, proprio in ragione del suo pagamento, in relazione ad un negozio giuridico tipico previsto dall’art. 1272 c.c., per chiedere il rimborso della somma versata al debitore originario. Ed invero è lo stesso fatto di aver soddisfatto un’obbligazione altrui che abilita l’espromittente all’azione di rimborso, con l’unico limite dell’opponibilità, da parte del debitore, delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore.

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Cass. civ. n. 3053/1973

Non contrasta con la fattispecie negoziale dell’espromissione la circostanza che il terzo si riservi espressamente di richiedere al debitore originario il rimborso della somma che dovrà corrispondere al creditore, in conseguenza dell’impegno assunto.

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Cass. civ. n. 609/1973

Il criterio discriminatore essenziale tra espromissione e fidejussione è fondato sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell’espromissione, in cui l’attività dell’espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall’assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto; nella fidejussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell’accessorietà dell’obbligazione del fidejussore rispetto a quella del garantito. L’espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall’art. 1988 c.c., in quanto mentre quest’ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l’altra è considerata un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale.

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