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Art. 1246 — Casi in cui la compensazione non si verifica

Art. 1246 — Casi in cui la compensazione non si verifica

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi :

  1. 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato [ 1168 ];
  2. 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
  3. 3) di credito dichiarato impignorabile;
  4. 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
  5. 5) di divieto stabilito dalla legge [ 447, 1272, 1824, 2271, 2805; 56 l.f. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21646/2016

La compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall’art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella “impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro

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Cass. civ. n. 10025/2010

La disposizione dell’art. 1246, n. 2, c.c., laddove prevede l’esclusione della compensazione con riferimento ai crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, postulando l’esistenza di un contratto di deposito o di comodato, non può trovare applicazione al caso in cui si ponga un problema di compensazione fra il committente e l’agente, relativamente alle somme corrisposte dai clienti all’agente e che questi deve versare al committente, poiché tali somme, fintanto che non sono rimesse dall’agente al committente, non possono considerarsi oggetto di un contratto di deposito corrente fra le parti, essendo la loro temporanea detenzione riconducibile all’obbligo dell’agente di riscuoterle e versarle, che trae titolo direttamente dal contratto di agenzia.

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Cass. civ. n. 9912/2007

Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all’imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l’efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.

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Cass. civ. n. 15123/2006

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 54, Quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 14, primo comma, lettera b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, collegando il beneficio dell’applicazione della soprattassa ridotta da esso indicata in luogo delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 49 unicamente al versamento della maggiore imposta risultante dalla dichiarazione integrativa, ovverosia al pagamento di una somma di denaro ulteriore, non consente di procedere a compensazione con un credito tributario vantato dal contribuente. In materia tributaria, infatti, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell’art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. «statuto dei diritti del contribuente»), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno d’imposta 2002), ovvero per effetto dell’art. 17 del D.L.vo 9 luglio 1997, n. 241, il quale, nell’ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l’applicazione all’ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

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Cass. civ. n. 9904/2003

In base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, c.c. e 545, n. 3 c.p.c., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un Quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico. In particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito retributivo vantato dal prestatore, tuttavia, essa torna ad operare, anche in caso di compensazione atecnica, qualora esista una clausola del contratto collettivo che lo preveda, salvo diversi accordi contenuti nel contratto individuale (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito, che non aveva dato adeguato conto dell’applicabilità o meno alla fattispecie concreta dell’art. 64 del contratto collettivo per le aziende di credito che escludeva la compensazione atecnica illimitata).

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Cass. civ. n. 775/1999

Poiché l’art. 1246 c.c. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l’applicabilità all’ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un’unica fonte negoziale. Una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull’efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v’è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell’art. 1246 c.c. che, riguardando l’istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dall’art. 56 della legge fallimentare.

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Cass. civ. n. 12454/1999

La disposizione dell’art. 1246, n. 2, c.c., laddove prevede l’esclusione della compensazione con riferimento ai crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, postulando l’esistenza di un contratto di deposito o di comodato, non può trovare applicazione al caso in cui si ponga un problema di compensazione fra il committente e l’agente, relativamente alle somme corrisposte dai clienti all’agente e che questi deve versare al committente, poiché tali somme, fintanto che non sono rimesse dall’agente al committente non possono considerarsi oggetto di un contratto di deposito corrente fra le parti, essendo la loro temporanea detenzione riconducibile all’obbligo dell’agente di riscuoterle e versarle, che trae titolo direttamente dal contratto di agenzia.

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Cass. civ. n. 5816/1998

Il principio secondo il quale non è consentito al creditore trattenere in compensazione beni del debitore acquisiti sine titulo (art. 1246 c.c.) non conosce eccezioni fondate sulla asserita intenzionalità o particolare gravità dell’inadempimento di quest’ultimo, e non autorizza appropriazioni indebite in via di reazione o rappresaglia.

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Cass. civ. n. 6519/1996

Il credito dell’assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell’art. 156 c.c., avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo, n. 5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale.

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Cass. civ. n. 936/1996

Il credito del socio di una società di capitali nei confronti della società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale, non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili del diritto societario, che impedisca in tal caso l’operatività della compensazione ex art. 1246 n. 5 c.c. Mentre la compensazione tra debito di conferimento e credito verso la società non può avvenire in relazione al capitale originario – né per il versamento dei decimi prescritti dall’art. 2329 c.c., perché la società ancora non esiste, né per i versamenti successivi, perché i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale – l’aumento di capitale sottoscritto attraverso l’estinzione per compensazione di un debito del socio non è contrario all’interesse della società o dei terzi, comportando, in concreto, un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta dalla società ai creditori, in quanto dalla trasformazione del credito (certo, liquido ed esigibile) del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito del socio.

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Cass. civ. n. 5303/1995

Nel caso in cui un istituto di credito delegato alla riscossione dell’Irpef versi alla tesoreria provinciale dello Stato una somma di importo inferiore a quella incassata, per compensare così un versamento in eccesso rispetto all’importo complessivo delle deleghe effettuato in precedenza, l’istituto medesimo è soggetto alla penale di cui all’art. 4 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito, in L. 2 maggio 1976, n. 160, che colpisce l’azienda che «non versa le imposte al cui pagamento è stata delegata» dal contribuente. Infatti, l’obbligazione di versare le somme incassate per l’Irpef, che nasce a carico della banca nei confronti dell’Amministrazione, pur non essendo di natura tributaria, tuttavia è una obbligazione pubblica in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell’interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Pertanto, nel caso in cui la banca versi alla tesoreria una somma di importo superiore a quello dovuto, si è di fronte ad un credito di natura privatistica alla restituzione di quanto pagato in eccesso, ripetibile secondo la disposizione di cui all’art. 2033 c.c., ma non compensabile con il credito dell’Amministrazione al versamento dell’esatto importo delle imposte successivamente riscosse dall’istituto di credito, per effetto del divieto posto dall’art. 1246 n. 3 c.c., essendo quest’ultimo un credito per sua natura impignorabile, perché proveniente da un rapporto di diritto pubblico. Né tale incompensabilità può giustificare sospetti di incostituzionalità per disparità di trattamento o irragionevolezza delle norme considerate, data la impossibilità di paragonare i due contrapporti crediti, per la loro differente natura.

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Cass. civ. n. 4071/1995

Ha natura di deposito regolare e non è suscettibile di compensazione, ex art. 1246, n. 2, c.c., il deposito di una somma di denaro presso un notaio, effettuato dal venditore di un immobile a garanzia dell’adempimento dell’obbligo, dallo stesso assunto, di provvedere alla cancellazione di ipoteca gravante sul predetto immobile, trattandosi di deposito di natura fiduciaria e cauzionale, escludente ogni disponibilità, da parte del notaio, della somma depositata. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, a seguito del fallimento del venditore — depositante, ha escluso che il debito del notaio per la restituzione della somma depositata possa formare oggetto di compensazione con un credito vantato dal notaio medesimo nei confronti della massa e per il quale si era insinuato nel passivo del fallimento).

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Cass. civ. n. 11040/1994

In tema di appalto di opere pubbliche, la specialità della disciplina in materia di anticipazioni sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici, dettata dall’art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e dal decreto del Ministro del Tesoro 25 novembre 1972, in considerazione di preminenti esigenze di interesse pubblico, comporta che, in presenza di un provvedimento di revoca dell’anticipazione, né l’appaltatore né il suo fideiussore possono opporre in compensazione i debiti contratti dall’amministrazione committente nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale, qualora questi non abbiano già dato luogo alla procedura di trattenuta sugli acconti e alla riduzione dell’importo della garanzia previo atto di assenso della medesima amministrazione, tale divieto di compensazione rientrando tra quelli stabiliti dalla legge a norma dell’art. 1246 n. 5 c.c.

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Cass. civ. n. 13095/1992

Il credito particolare del socio di una società di capitali nei confronti di questa non è compensabile con il debito del socio stesso, verso la società, per sottoscrizioni di azioni nuove, emesse in sede di aumento del capitale, non potendo trovare applicazione la disciplina della conversione di obbligazioni in azioni bensì, anche in relazione alle modalità prescritte per i conferimenti dei soci, sussistendo un divieto a tale compensazione imposto dalla legge (art. 1246, n. 5 c.c.) a salvaguardia della corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità, dato che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio all’adempimento. Ne deriva che tale compensazione non può attuarsi neppure in sede fallimentare.

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Cass. civ. n. 7002/1991

Qualora uno dei crediti contrapposti abbia origine da un rapporto di lavoro, resta preclusa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246, n. 3 c.c. e 545, terzo e Quarto comma c.p.c., la compensabilità di tale credito oltre i limiti del suo Quinto.

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Cass. civ. n. 1061/1971

L’ostacolo al verificarsi della compensazione nell’ipotesi prevista dall’art. 1246, n. 3, c.c., di credito dichiarato impignorabile, si configura come divieto posto a carico di colui soltanto contro il quale opera la norma, la cui finalità (di assicurare particolare tutela ad alcuni crediti, in considerazione dei bisogni alla cui soddisfazione sono destinati, o della situazione giuridica che li ha determinati) viene raggiunta quando al titolare di un credito impignorabile che agisca per ottenerne il pagamento non possa opporsi la compensazione con un suo debito per diverso titolo. Pertanto, ai fini dell’applicazione della norma, deve tenersi conto solo della natura del credito al quale la compensazione venga opposta, e non anche di quella del credito opposto in compensazione, che rimane irrilevante. Di conseguenza al titolare di un credito assoggettabile a pignoramento (nella specie, credito del contribuente per rimborso di imposte indirette) può essere opposto in compensazione un credito impignorabile (nella specie un credito dell’Amministrazione finanziaria, per altro titolo di imposta).

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