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Art. 1288 — Impossibilità di una delle prestazioni

Art. 1288 — Impossibilità di una delle prestazioni

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [ 1174, 1346 ], o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [ 1256 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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