Art. 1287 – Codice civile – Decadenza dalla facoltà di scelta

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [1349; 81].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4724/2025

La maturazione dei requisiti per la indennità NASpI successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di optare per uno dei due trattamenti, esercitando una scelta per la quale, tuttavia, non è previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni (che va esclusa in mancanza dell'originario concorso delle due prestazioni).

Cass. civ. n. 24545/2024

Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.

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