Art. 1287 – Codice civile – Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [1349; 81].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24545/2024
Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.