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Art. 1305 — Giuramento

Art. 1305 — Giuramento

Il giuramento [ 2736 ] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3573/2011

II creditore ha titolo per richiedere l’adempimento di un obbligazione solidale per l’intero ad ogni singolo debitore, né sussiste litisconsorzio necessario fra i condebitori solidali, inoltre, l’art. 1305 c.c. disciplina le conseguenze, nei confronti degli altri condebitori, del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido, ma non postula, per il creditore, alcun onere di convenire in giudizio tutti i debitori solidali e di deferire a tutti il giuramento decisorio. È, pertanto, ammissibile il giuramento decisorio, deferito dal creditore al fideiussore di soggetto fallito, pur non essendo il giuramento deferibile, invece, né al fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore.

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Cass. civ. n. 1511/1976

L’estensibilità al debitore solidale degli effetti del giuramento prestato dal coobbligato in senso sfavorevole al creditore, prevista dall’art. 1305 c.c., presuppone, oltre che il giuramento non sia stato deferito ad entrambi i condebitori congiuntamente convenuti nello stesso giudizio (in tal caso, infatti, l’autonomia e scindibilità dei singoli rapporti fa sì che ciascuno rimane regolato dall’esito del singolo giuramento), anche che il giuramento medesimo verta sul debito o su circostanze oggettive inerenti alla sua estensione. Ne consegue che il giuramento decisorio prestato dagli eredi di un condebitore solidale, ex art. 2960 secondo comma c.c., sulla notizia dell’estinzione del debito per il quale sia stata eccepita la prescrizione presuntiva, non avendo per contenuto l’obbligazione nella sua oggettività, ma una posizione soggettiva del giurante, non può in alcun caso giovare all’altro coobbligato; e ciò, a maggior ragione quando quest’ultimo, sostenendo in causa la sua totale estraneità al rapporto controverso e, quindi, l’inesistenza di un’obbligazione a suo carico, si sia precluso la possibilità di avvalersi della prescrizione presuntiva, a norma dell’art. 2959 c.c.

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Cass. civ. n. 649/1969

Ove il creditore agisca contemporaneamente contro tutti i suoi debitori solidali o contro alcuni di essi, si ha un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le cause rimangono distinte l’una dall’altra; donde la possibilità che la sentenza che definisce tale processo contenga pronunce contrastanti. Così, qualora il creditore abbia deferito, sulla circostanza dell’avvenuta estinzione del credito, giuramento decisorio a tutti i condebitori in solido, il giudice dovrà necessariamente ritenere pienamente provato il fatto rispetto a chi abbia giurato e mandarlo in conformità assolto; mentre potrà non accogliere la domanda nei confronti degli altri litisconsorti che si siano rifiutati di prestare il giuramento.

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