Art. 1314 – Codice civile – Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se concludi un accordo, ricevi una prestazione o causi un danno, non resta senza conseguenze: nasce un'obbligazione che ti lega a un'altra persona.
- Le obbligazioni non derivano solo dai contratti: possono nascere anche da fatti illeciti, da pagamenti indebiti o direttamente dalla legge, spesso senza che te ne renda conto.
- Non basta che qualcuno non adempia per ottenere un risarcimento: devi dimostrare il danno e il nesso con il comportamento del debitore, e qui si giocano molte cause.
- Il credito può essere ceduto senza il consenso del debitore: potresti ritrovarti a dover pagare a un soggetto diverso da quello con cui avevi originariamente contrattato.
Massime correlate
Cass. civ. n. 11400/2024
Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa.
Cass. civ. n. 36283/2023
Nel caso in cui il condòmino escusso per l'intero, dopo aver pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia recuperato da altri condòmini, in via di regresso, la somma corrispondente alla quota di pertinenza di ciascuno di essi, il relativo pagamento ha efficacia estintiva delle rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore nella misura in cui sia stato effettivamente riversato in favore di quest'ultimo, potendo essere effettuata la relativa imputazione anche ex post, con la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Cass. civ. n. 23506/2023
In caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso può essere validamente esercitato soltanto collettivamente da tutti i contraenti, restando inefficace quello esercitato solo da alcuni di essi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, aveva respinto quella formulata da alcuni di essi diretta ad ottenere sentenza costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c., senza trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta).
Cass. civ. n. 4197/2014
Nel caso di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un'opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1314 cod. civ., può domandare solo la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà attiva.