Art. 1318 – Codice civile – Indivisibilità nei confronti degli eredi
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [1295].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8982/1995
L'obbligazione contributiva in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è indivisibile; pertanto, ai sensi dell'art. 1318 c.c., gli eredi del debitore sono tenuti singolarmente al pagamento dell'intero importo pecuniario dovuto dal loro dante causa.