Art. 1321 – Codice civile – Nozione
Il contratto [1173] è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8635/2024
In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.
Cass. civ. n. 2321/2024
Non integra un accordo integrativo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990, il contratto intercorso tra gestore e utente del servizio idrico integrato che, accedendo al provvedimento che autorizzi quest'ultimo allo scarico di acque reflue industriali, regoli il corrispettivo del servizio medesimo.
Cass. civ. n. 20713/2023
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
Cass. civ. n. 19492/2023
In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
Cass. civ. n. 18277/2023
L'offerta al pubblico di parcheggio meccanizzato - relativa ad un'area recintata accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso - ingenera il legittimo affidamento da parte chi vi accede che in in essa sia compresa la custodia, cosicché deve ritenersi che nell'oggetto del contratto sia ricompresa la relativa obbligazione, rispetto alla quale risultano irrilevanti eventuali clausole di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio contenute nel biglietto di ingresso o nel regolamento affisso all'interno del parcheggio, in quanto tali indicazioni attengono tutte ad una fase diversa e successiva alla conclusione del contratto, che, invece deve individuarsi esclusivamente nel momento in cui l'utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso e fa ingresso nell'area di parcheggio.
Cass. civ. n. 15071/2023
In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale.
Cass. civ. n. 13425/2023
In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto, il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari.
Cass. civ. n. 15603/2021
A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda).
Cass. civ. n. 9996/2019
La qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell'attribuzione del "nomen juris", previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito.
Cass. civ. n. 15469/2018
Il trust non può definirsi né "oneroso" né "operazione a contenuto patrimoniale", ove il concetto di "patrimonialità", come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera "suscettibilità di valutazione economica" della prestazione bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione "di corrispettivi in danaro" e quindi onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all'imposta in misura fissa e non proporzionale in quanto l'atto devolutivo in trust è a titolo gratuito non essendovi nessun corrispettivo. Non determinandosi alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma sono esclusivamente destinati a disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica. Nel caso del trust non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, non può dunque parlarsi di "operazione a carattere patrimoniale" tale da essere soggetta all'imposta del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa. E ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo, in senso proprio (id. est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell'allegata tariffa, per quanto attiene all'ipotecaria e art. 10, comma 2, del D.Lgs. 347/1990, quanto riguarda la catastale.
Cass. civ. n. 6162/2006
Qualora sia stato promesso in vendita un immobile indiviso considerato nel contratto come un "unicum inscindibile", ciascuno dei promittenti si impegna non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui è rispettivamente titolare,ma si obbliga anche a promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte degli altri. Peraltro, tale obbligazione, che ha natura collettiva, non è solidale, non potendo operare il principio stabilito dall'art.1292 cod. civ., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l'intero e l'adempimento dell'uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri. Pertanto, il condebitore non inadempiente non può invocare la norma dettata in materia di obbligazioni solidali dall'art.1307 cod. civ., alla stregua del quale se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti,mentre gli altri obbligati sono tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta, tenuto conto che in tal caso la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l'adempimento della prestazione da parte dei coobbligati che altrimenti avrebbero potuto eseguire liberandosi dell'obbligazione senza produrre il danno ulteriore.
Cass. civ. n. 1739/2005
In tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, appartenente pro quota a più comproprietari, allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di scomposizione del contratto in più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di loro è rispettivamente titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un'unica parte complessa, si fondono in un'unica volontà negoziale, sicché - quando una di tali dichiarazioni manchi - non si forma o si forma invalidamente la volontà di una delle parti del contratto preliminare con la conseguente esclusione per il promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva "ex" art. 2932 c.c..