Art. 1357 – Codice civile – Atti di disposizione in pendenza della condizione

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione [1361, 2852].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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