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Art. 1357 — Atti di disposizione in pendenza della condizione

Art. 1357 — Atti di disposizione in pendenza della condizione

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione [ 1361, 2852 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5/1996

L’esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell’art. 178, lett. a), c.p.p., ma costituisce anch’essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi. (Nell’affermare detto principio la Corte ha precisato che il difetto di capacità del giudice di cui all’art. 178, lett. a), c.p.p., deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento).

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Cass. civ. n. 6035/1995

L’art. 2058 secondo comma c.c., il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non è applicabile alle azioni di tutela di un diritto reale. (Nella specie, domanda di demolizione di opere eccedenti i limiti massimi di superficie contrattualmente previsti a favore del fondo vicino).

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Cass. civ. n. 6498/1991

In tema di concordato fallimentare con assuntore, nel caso in cui una clausola del concordato differisca il trasferimento dei beni all’assuntore, subordinandolo all’esecuzione, da parte di questo ultimo, degli obblighi cui si è assoggettato, l’eventuale atto di disposizione dei beni del fallito posto in essere dall’assuntore prima dell’avveramento della detta condizione genera un vincolo di mero carattere obbligatorio, sussumibile nel paradigma dell’art. 1357 c.c., con la conseguenza che, ove divenga impossibile l’avveramento della condizione (nella specie, a seguito dell’annullamento del concordato), il suddetto atto dispositivo non acquista efficacia ed il bene che ne ha formato oggetto rimane nella massa, nella disponibilità del curatore del riaperto fallimento, senza che da parte di questo sia a tal fine necessario l’esercizio dell’azione revocatoria.

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